Italian tax court declares process extinguished due to failure to request settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the statutory deadline. The tax agency and Marvit srl failed to submit the necessary request by December 31, 2020, despite the availability of documentation for the simplified procedure. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a settlement, unless the parties specifically request a hearing to declare extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9106/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; contro Marvit srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cecilia Cominassi, Francesca Giuffré e Adriano Giuffré, elettivamente domiciliata in ROMA via dei Gracchi n. 39, presso lo studio di quest’ultimo; avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA Sez. Staccata Brescia n. 5261/65/2014, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. T9H03A200348/2011.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 12/06/