Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17476/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows geothermal well exclusion from tax assessment under Law 208/2015, overturning lower court valuation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17476/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court overturned a lower court judgment that had valued geothermal wells for tax assessment purposes. The lower court had included these wells in the property estimate based on production costs, but the Cassation Court ruled this incorrect. The court held that the specific provisions of Law 208/2015 mandate the exclusion of geothermal wells from the taxable value because they are functional to the production process rather than structural fixtures.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 21, lett. a) e b), della l. n. 208 del 2015; i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione, in quanto elementi funzionali al ciclo produttivo, sono da escludere dalla stima catastale ai sensi della normativa vigente.

Parole chiave

Generato dall'IA
geothermal wells tax assessment catastale valuation Law 208/2015 production process structural fixtures Cassation Court stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 21, lett. a) e b), della l. n. 208 del 2015
La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 9 giugno 2023, celebrata con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140-bis cod.proc.civ., in base a provvedimento del Presidente del collegio.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.
la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt.
Art. 10 della l. n. 843 del 1942
Art. 18 r.d. n.1572 del 1931
Art. 48 del r.d. n. 1539 del 1933
Art. 1, commi 21 e 22, della l. n. 208 del 2015
La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 9 giugno 2023, celebrata con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140-bis cod.proc.civ., in base a provvedimento del Presidente del collegio.
Art. 1, comma 244, della l. n. 190 del 2014
3, cod.proc.civ., dell’art. 1, comma 244, della l. n. 190 del 2014 con riguardo alla stima dei costi relativi allo scavo dei pozzi;
Art. 9 del r.d.l. n. 652 del 1939
Art. 28 e 61 del d.P.R. n. 1142 del 1939
art. 140-bis cod.proc.civ
La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 9 giugno 2023, celebrata con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140-bis cod.proc.civ., in base a provvedimento del Presidente del collegio.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, 13/03/2023, n. 7322
27196 (in cui si è, però, fatto applicazione, ratione temporis , della disciplina previgente) e Cass., Sez. 5, 13/03/2023, n. 7322 (v.
Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827
anche Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11639/2022 R.G. proposto da: ENEL GREEN POWER SPA e ENEL GREEN PROWER ITALIA S.R.L, elettivamente domiciliate in ROMA VIA CRESCENZIO 14, presso DI TANNO ASSOCIATI STUDIO LEGALE e rappresentate e difese dagli avvocati NICASTRO ROSAMARIA (NCSRMR66E51D643U) e PAULETTI ENRICO (PLTNRC65B23E514D) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 1163/2021, depositata il 25/10/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dalConsigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO CHE 1. Enel Green Power s.p.a. ha impugnato l’avviso di accertamento catastale notificato in data 30 dicembre 2016, con cui l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siena ha rettificato la rendita catastale della centrale di produzione di energia geotermica, sita nel comune di Santa Fiora, foglio 18, part. 147 e 174, proposta con la d.o.c.f.a. del 25 maggio 2016.

2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello, in cui si legge, da un lato, che i pozzi di produzione o reiniezione di una centrale geotermica, in quanto componenti essenziali dell’impianto produttivo, rilevano ai fini della stima catastale e che, dall’altro, il relativo valore è stato correttamente determinato in base alla media dei costi, come indicati dal Politecnico di Milano, ed al coefficiente di vetustà ricavato dal prezzario Dei del 2014 e dall’Osservatorio per i fabbricati.

3. La contribuente, unitamente alla società che, all’esito della scissione intervenuta nel 2019, le è subentrata nella titolarità del bene, ha proposto ricorso per cassazione.

4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Risulta depositata una memoria di parte ricorrente.

6. La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 9 giugno 2023, celebrata con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140-bis cod.proc.civ., in base a provvedimento del Presidente del collegio. CONSIDERATOCHE 1. Le ricorrenti hanno dedotto:

1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 10 della l. n. 843 del 1942, 18 r.d. n.1572 del 1931, 48 del r.d. n. 1539 del 1933 e 1, commi 21 e 22, della l. n. 208 del 2015, che escludono la valorizzazione, ai fini catastali, dei pozzi minerari di produzione e reiniezione;

2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 1, comma 244, della l. n. 190 del 2014 con riguardo alla stima dei costi relativi allo scavo dei pozzi;

3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 9 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 28 e 61 del d.P.R. n. 1142 del 1939 in relazione alla quantificazione della riduzione di valore per il deprezzamento collegato alla vetustà.

2. Occorre premettere che gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio sono stati adottati nel dicembre 2016, all’esito di una d.o.c.f.a del contribuente del maggio 2016, e sono, quindi, soggetti alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Pure deve evidenziarsi che, secondo le stesse allegazioni dell’Agenzia delle Entrate, i pozzi geotermici sono funzionali al processo produttivo, come, del resto, già chiarito recentemente da questa Corte nelle pronunce di Cass., Sez. civ. 5, 15/09/2022, n. 27196 (in cui si è, però, fatto applicazione, ratione temporis , della disciplina previgente) e Cass., Sez. 5, 13/03/2023, n. 7322 (v. anche Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827). Nel controricorso, difatti, l’Agenzia ha sostenuto che l’art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 esclude la rilevanza, nella stima catastale, delle sole componenti impiantistiche e che i pozzi non possono qualificarsi impianti, ma non ha contestato la loro strumentalità al processo produttivo.

3. Invero, i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all’attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica, come già evidenziato in altre decisioni di questa Corte, in cui risultano descritte le modalità di funzionamento di un impianto geotermico - i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono verso la superficie; il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l'energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l'asse della turbina è collegato al rotore dell'alternatore che, ruotando, trasforma l'energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione; il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l'acqua prodotta dalla condensazione del vapore; a questo punto l'acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile. 5.Alla luce di tali premesse si deve concludere che i pozzi geotermici, in quanto elementi funzionali al ciclo produttivo, non rilevano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini della stima catastale, in virtù della legge n. 208 del 2016, il cui obiettivo è quello di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (in questo senso Cass., Sez. 5, 13/03/2023, n. 7322 e Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827).

Per mera completezza deve rilevarsi che non è condivisibile la difesa dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’esclusione dalla stima catastale, introdotta dalla l. n. 208 del 2015, dovrebbe essere interpretata restrittivamente e limitata a componenti impiantistiche in senso stretto. Invero, l’elencazione contenuta nella parte finale del comma 21 dell’art. 1 della l. n. 208 del 2015 è alquanto ampia e si chiude con la categoria generale di «altri impianti», che vengono caratterizzati esclusivamente in ragione della loro strumentalità allo specifico processo produttivo, per cui il dato letterale e la ratio della nuova disciplina impongono, al contrario, una interpretazione estensiva e non giustificano certamente una limitazione dell’esenzione solo a componenti meccaniche o di altri tipologie particolari.

4. Il primo motivo deve, quindi, essere accolto con assorbimento degli altri due concernenti la stima dei pozzi. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l’originario ricorso deve essere accolto. Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate, stante la novità della questione.

P.Q.M.

La Corte: in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri,cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, ac