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Ordinanza — n. 17457/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; costs fully borne by parties due to subsequent settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17457/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished because the appellant formally withdrew the cassation appeal. Although the appellant argued for cost allocation under specific civil procedure rules, the court noted that a settlement had already been reached between the parties. Consequently, the court ruled that the procedural costs must be fully compensated by the parties involved.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002: The additional contribution obligation for unsuccessful appellants does not apply when the appeal is withdrawn, as this measure is exceptional and strictly interpreted, excluding cases where a settlement resolves the dispute.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings costs compensation subsequent settlement strict interpretation contributo unificato cassation appeal ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. civ. 6 - 1, 12/11/2015, n. 23175
Cass., Sez. civ. 6 - 1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2000/2016 R.G. proposto da: BLASETTI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA (SLVLVI57H67H501M), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SARDELLA ALFREDO (SRDLRD40C27L682A) -ricorrente- contro COMUNE POMEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO PIETRO (DBNPTR45M19H096E), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 6305/2015 depositata il 30/11/2015, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO CHE Il presente ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio. Le spese devono essere integralmente compensate, stante l’intervenuta transazione. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6 - 1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico delricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica).

P.Q.M.

La Corte: dichiara estinto il processo; dichiara integralmente compensate le spese di questo giudizio di