Cassation appeal dismissed due to withdrawal; costs fully borne by parties due to subsequent settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished because the appellant formally withdrew the cassation appeal. Although the appellant argued for cost allocation under specific civil procedure rules, the court noted that a settlement had already been reached between the parties. Consequently, the court ruled that the procedural costs must be fully compensated by the parties involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002: The additional contribution obligation for unsuccessful appellants does not apply when the appeal is withdrawn, as this measure is exceptional and strictly interpreted, excluding cases where a settlement resolves the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2000/2016 R.G. proposto da: BLASETTI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA (SLVLVI57H67H501M), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SARDELLA ALFREDO (SRDLRD40C27L682A) -ricorrente- contro COMUNE POMEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO PIETRO (DBNPTR45M19H096E), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
ROMA n. 6305/2015 depositata il 30/11/2015, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO CHE Il presente ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio. Le spese devono essere integralmente compensate, stante l’intervenuta transazione. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6 - 1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico delricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica).
P.Q.M.
La Corte: dichiara estinto il processo; dichiara integralmente compensate le spese di questo giudizio di