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Ordinanza — n. 17454/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows late document production in tax appeals under Art. 58 D.Lgs 546/1992, overturning first-instance dismissal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17454/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Equitalia's appeal against a first-instance dismissal of a mortgage registration challenge based on late payment notices. The lower court had rejected the evidence because it was produced after the deadline set by the tax collection law. The Supreme Court ruled that Article 58 of D.Lgs. n. 546/1992 permits parties to introduce documentary evidence in tax appeals even if it was not submitted in the first instance, prioritizing the principle of contributory capacity over strict procedural timelines.

Regesto Legislator

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Art. 58 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992; In tax litigation, the late production of documentary evidence in the appeal stage is admissible to verify the contributory capacity relationship, overriding the strict first-instance deadlines.

Parole chiave

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tax appeal procedure late document production contributory capacity principle D.Lgs 546/1992 procedural flexibility evidence admissibility mortgage registration produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 58 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992
Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 58 del d.lgs.
Art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992
La Commissione provinciale tributaria ha ritenuto di non poter esaminare la documentazione prodotta dall’agente di riscossione tardivamente, oltre il termine di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, ed ha ritenuto non provata la notifica delle cartelle presupposte.
Art. 24 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992
546 del 1992 in virtù del rinvio di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, stante l’assenza di ragioni di incompatibilità ed anzi la necessità di estendere tale istituto funzionale all’esercizio deidiritto di azione.
Art. 345 ultimo comma cod. proc. civ.
17921).Si è anche precisato che la possibilità di produrre nuovi documenti in appello prescinde dalla impossibilità dell'interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile: requisito richiesto dall'art. 345, ultimo comma, cod.
art. 140-bis disp.att.cod.proc.civ
Fissata l'adunanza camerale dell’8 giugno 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140-bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, 19/12/2017, n. 30537
546 del 1992 (così Cass., Sez. 6-5, 19/12/2017, n. 30537 e Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 25/03/2011, n. 6914
30537 e Cass., Sez. 5, 25/03/2011, n. 6914).
Cass., Sez. 5, 23/06/2021, n. 17921
Cass., Sez. 5, 11/02/2003, n. 2027
58 (Cass., Sez. 5, 11/02/2003, n. 2027).
Cass., Sez. 5, 17/06/2011, n. 13317
Il diverso orientamento citato dal contribuente (Cass., Sez. 5, 17/06/2011, n. 13317) è rimasto isolato ed è stato superato dalla giurisprudenza successiva, che ha precisato rilevare la tardiva produzione della documentazione solo sul piano delle spese.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24190/2014 R.G. proposto da: EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 74, presso lo studio dell’avvocato CAGGIANO ORIANA e rappresentata e difesa dall'avvocato CAGGIANO GIANFRANCO (CGGGFR50B13L062C), -ricorrente- contro RUOCCO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATONE 15, presso lo studio dell’avvocato MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE (MZZGPP65A28F839Y) e rappresentato e difeso dall'avvocato PISANI ANGELO (PSNNGL71L21F839W) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 1548/2014 depositata il 14/02/2014, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.Vincenzo Ruocco ha impugnato l’iscrizione di ipoteca su immobili di sua proprietà, chiedendone l’annullamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado. La Commissione provinciale tributaria ha ritenuto di non poter esaminare la documentazione prodotta dall’agente di riscossione tardivamente, oltre il termine di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, ed ha ritenuto non provata la notifica delle cartelle presupposte. 3.La decisione di primo grado è stata confermata.

Nella sentenza di appello si legge che «l’appellante non muove alcuna specifica critica alla sentenza impugnata» e che è inammissibile in sede di appello la produzione della documentazione tardivamente prodotta in primo grado, che non può considerarsi nuova. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Equitalia.

5. Ha resistito con controricorso il contribuente.

6. Fissata l'adunanza camerale dell’8 giugno 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140-bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio. CONSIDERATO 1. Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l’omesso esame di documentazione decisiva per il giudizio, in quanto nel processo tributario, a differenza che in quello civile, possono prodursi liberamente in sede di appello documenti, anche se di formazione anteriore al giudizio di primo grado. Equitalia non ha formulato ulteriori censure, ma ha insistito nella infondatezza dei motivi formulati dalla contribuente, che, invero, non sono stati oggetto di esame da parte di nessuno dei giudici di merito, perché assorbiti, in considerazione della ritenuta assenza di prova della notifica delle cartelle di pagamento.

2. Il motivo è fondato e merita accoglimento, in quanto, in tema di contenzioso tributario, l'irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, visto che, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in applicazione dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (così Cass., Sez. 6-5, 19/12/2017, n. 30537 e Cass., Sez. 5, 25/03/2011, n. 6914). Difatti, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace (Cass., Sez. 5, 23/06/2021, n. 17921).Si è anche precisato che la possibilità di produrre nuovi documenti in appello prescinde dalla impossibilità dell'interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile: requisito richiesto dall'art. 345, ultimo comma, cod. proc. civ. (come sostituito dall'art. 52 della legge 535/90), ma non dal citato art. 58 (Cass., Sez. 5, 11/02/2003, n. 2027).

Il diverso orientamento citato dal contribuente (Cass., Sez. 5, 17/06/2011, n. 13317) è rimasto isolato ed è stato superato dalla giurisprudenza successiva, che ha precisato rilevare la tardiva produzione della documentazione solo sul piano delle spese. E’ vero che il sistema processuale - che fissa dei termini per la produzione della documentazione in primo grado, ma ne consente il superamento con la produzione della documentazione nel giudizio di appello - presenta profili di incoerenza, che sono, però, giustificati dall’esigenza, propria del settore tributario, di una piena ed effettiva verifica del rapporto, al fine di realizzare il principio di capacità contributiva.

Né si può ritenere compromesso il diritto di difesa della controparte, che ha la facoltà di integrare i motivi di ricorso (laddove ciò sia resto necessario in conseguenza della nuova documentazione prodotta e non conosciuta prima del processo) anche nel giudizio di appello, in cui è applicabile l’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 in virtù del rinvio di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, stante l’assenza di ragioni di incompatibilità ed anzi la necessità di estendere tale istituto funzionale all’esercizio deidiritto di azione.

3. Dall’accoglimento del motivo deriva la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà esaminare la documentazione prodotta e pronunciarsi, in base alla stessa, sul merito dei motivi formulati.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la regol