Cassation court dismisses VAT refund interest claim due to lack of specific grounds in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the company's appeal against the Provincial Tax Commission's refusal to award interest on a VAT refund. The lower court denied interest because the taxpayer failed to provide accounting documents during a tax dispute period, arguing this prevented verification of the refund's validity. The court found the appeal inadmissible because the Tax Commission merely applied the definitive judgment's terms without creating new obligations or examining new requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 38bis DPR 633/1973; Art. 23 D.Lgs 472/1997: Appeals against tax compliance judgments are inadmissible if the lower court strictly applies the definitive judgment's terms without exceeding its mandate or examining new requests.
Parole chiave
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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25525 /201 9 R.G. proposto da VLMATEL LOGISTICA s.r.l. rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in calce al ricorso dall’avv. Alessandra Stasi (PEC: alessandrastasi@legalmail.it), con domicilio eletto presso l’Avv. Luigi MarsicoRoma Piazza Mincio n. 2 ; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentatae difesa come dall’avvocatura generale dello St ato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrente – Oggetto: giudizio di ottemperanza- rimborso iva –decorsointeressi Cons.Est.
Roberto Succio - 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salernon. 1230/ 07 / 1 9 depositata in data 1 3 / 0 5 /201 9 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 03/04/2023dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - la società VL MATEL LOGISTICA s.r.l. agiva in ottemperanza per l’esecuzionedella sentenza della CTP di Salerno n. 2038/7/18 a seguito dellaquale l’Ufficio era stato condannato al rimborso di un credito iva per l’anno 2006 per euro 800.000,00 oltre a interessi; lamentava il mancatopagamento degli interessi relativi al periodo compreso tra il 6 aprile2008 e il 5 dicembre 2013, per euro 90.257,53, avendo l’Agenzia delle Entrate provveduto al versamento del capitale e degli altri interessicon decorrenza dal 5 dicembre 2013; - la CTP adita rigettava il ricorso, in quan to riteneva non dovuti gli interessi chiesti a rimborso poiché nel periodo tra la precedente richiesta di restituzione dell’iva non dovuta (presentata in sede di modelloVR in data 31 luglio 2007) e quella datata 5 dicembre 2013 la società non aveva adempi uto alla richiesta dell’Amministrazione Finanziaria di produrre documentazione contabile necessaria per verificarela spettanza del rimborso; - ricorre a questa Corte la società con atto affidato a tre motivi , che illustracon memoria ; l’Agenzia delle Entr ate resiste con controricorso;
Consideratoche: -il primo motivo di doglianza si incentra sulla violazione dell’art. 70 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR svolto accertamenti e considerazioni ad essa pr eclusi, esaminandouna domanda processuale autonoma e quindi dando corso aun nuovo giudizio; -il motivo è in fondato; Cons.Est. Roberto Succio - 3 - la CTR ha invero operato un proprio accertamento, chiaramente motivato, riguardo l’obbligo posto dalla sentenza da ottemperarsi, senzacreare nuovi e ulteriori obblighi né esaminare nuove domande; - il motivo, poi, difetta di specificità e localizzazione; dal tenore del motivoe dal contenuto della censura in esso formulata era necessario cheparte ricorrente trascrivesse in ricorso per c assazione o producesse a questa Corte l’istanza di rimborso dalla quale potevasi evincere la sussistenzao meno del vizio denunciato; - il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38bis del d.P.R. n. 633 del 1973 in relazione all ’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente escluso la maturazione e quindi la debenza in favore della società degli interessi maturati durante il periodo compreso tra l’istanza del 2007 e l’istanza del 2013, attribuendo rilevanza a tali fini alle pendenze tributarie gravanti la societàin quel periodo; - il motivo può esaminarsi congiuntamente con il successivo terzo motivo,incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.Lgs. n. 472 del 1997 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non dovuti gli interessi per il periodo in cui veniva disposta la sospensione dell’erogazione del rimborso; -tali mezzi di impugnazione sono in ammissibili ; - la CTP ha, anche sotto quest i ulterior i profil i proposti nei motivi , esclusivamente limitato il suo esame all’osservanza della sentenza definitiva (“la domanda esaminata è quella del 5.12.2013, sicché soltanto da tale data potevano decorrere gli interessi” “nella stessa sentenza… si dà atto de l fatto che la ripresentazione della domanda di rimborso, a distanza di oltre sei anni dalla prima richiesta, è stata diretta conseguenza della sussistenza di pendenze tributarie …”) ; le questioni poste al suo esame , pertanto, sono state risolte alla luce Cons.Est.
Roberto Succio - 4 esclusivamente del tenore letterale della sentenza, semplicemente interpretatae applicata in sede di ottemperanza come dovevasi ; -conclusivamente, il ricorso è quindi rigettato; -la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00oltre a spese prenotate a debito. Aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti pr ocessuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo