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Ordinanza — n. 17438/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows VAT refund claim based on contractual resolution clause without prior tax authority verification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17438/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's claim for nullity regarding the tax authority's refusal to issue a refund note. The taxpayer argued that the tax office improperly treated a contractual resolution as a tax assessment, yet the lower courts required a formal written agreement for the resolution to trigger VAT adjustments. The court ruled that when a contract contains an express resolution clause, the taxpayer can immediately issue a VAT adjustment note upon the event's occurrence, without waiting for a formal tax verification act.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 2 e 9, d.P.R. n. 633 del 1972; Art. 57, d.P.R. n. 633 del 1972: In the event of a contractual resolution clause, the taxpayer may issue a VAT adjustment note immediately upon the occurrence of the resolving event, without the necessity of a subsequent formal tax verification act.

Parole chiave

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VAT refund procedure contractual resolution clause tax adjustment note tax verification act IVA detrazione clausola risolutiva d.P.R. 633/1972 tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
23 e 24 del decreto IVA, si considera pertanto legittima l'emissione - ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 9, d.P.R.
Art. 26, comma 9, d.P.R. n. 633 del 1972
23 e 24 del decreto IVA, si considera pertanto legittima l'emissione - ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 9, d.P.R.
Art. 57, d.P.R. n. 633 del 1972
Roberto Succio - 3 -in primo luogo, parte ricorrente confonde il potere di accertamento di cuiall’art. 57 del d.P.R.
Art. 30, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 112 c.p.c.
Art. 360, comma 1, numero 4, c.p.c.
, ai sensi dell’art. 360 c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17 giugno 1996, n. 5568
Cass. 8 novembre 2002, n. 15696
Cass. 8 novembre 2002, n. 15696) ; -va da sé che sono qui fatti salvi gli effetti di una eventuale successiva pronunciagiudiziale che, nel determinare l'infondatezza giuridica della Cons.Est.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 9617 /20 20 R.G. proposto da SALTARELWALTER rappresentat o e difes o in forza di procura speciale in atti dall’avv. Filippo Capomacchia (PEC: filippo.capomacchia@avvocatiudine.it) e dall’avv. Stefano Persichelli (stefanopersichelli@ordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto pressoquest’ultimo in R oma, via Monte Zebio n. 32; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Statocon domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - intimata – Oggetto: art, 26 dPR 633/72–clausola risolutiva – operativitàedeffetti Cons.Est.

Roberto Succio - 2 avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.132/08/20 depositata in data 12 / 0 2 /20 20 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 03/04/2023dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: -Saltarel Walter impugnava il diniego di rimborso iva ex art. 30 comma 4del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’anno 2014, chiedendo la restituzione diquanto versato a seguito della risoluzione del contratto preliminare di compravendita registrato in data 11 gen naio 2005 e risolto il 3 novembre 2008 con il quale questi si era impegnato a vendere alla società IRA s.r.l un terreno , eccedenza d’imposta che, dunque, era sorta nel 2009 ed era stata via via riportata nelle dichiarazioni successivefino al 2014; -la CT P di Venezia rigettava il ricorso in quanto riteneva necessario, in casodi risoluzione del contratto, l’esistenza di un accordo scritto e non diuna mera comunicazione, da redigersi nella stessa forma prevista perla conclusione del contratto originario; appellava il contribuente ; -con la pronuncia gravata la CTR del Veneto rigettava l’impugnazione; -ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi; l’Agenziadelle Entrate è rimasta intimata;

Consideratoche: -con il primo motivo di ricorso Saltarel Walter denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia in violazione dell’art.112 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., della doglianza percui il diniego di rimborso si sostanziava nella contestazio ne della sussistenzaa monte dell’eccedenza detraibile, traducendosi di fatto in un provvedimento accertativo dell’esistenza del credito iva risultante ineccesso dalla dichiarazione , con conseguente decadenza dell’Ufficio dalpotere di accertamento per de corso dei termini di legge; -il motivo è infondato;

Cons.Est. Roberto Succio - 3 -in primo luogo, parte ricorrente confonde il potere di accertamento di cuiall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, con il quale l’Ufficio richiede maggiori tributi, con il procedimento di rimborso, nel quale il contribuentechiede la restituzione di tributi indebitamente versati, per difettodel presupposto nell’ an o nel quantum ; - la disciplina dell’attività di accertamento non trova applicazione alla proceduradi rimborso, in quanto l’una e l’altra sono autonomamente regolamentati;inoltre, nell’attività di accertamento attore sostanziale onerato di provare i fatti costituitivi della pretesa è l’Ufficio, mentre nellaprocedura di rimborso attore sostanziale è il contribuente, in capo al quale grava l’onere di dar prova dei fatti costituitivi del diritto alla restituzione; - in secondo luogo, questa Corte ha chiarito, nella sua massima espressione nomofilattica, (con la pronuncia recente Cass.

Sez.UU., Sentenza n. 21766 del 29/07/2021 ) che i n tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scadutii termini per l'esercizio del suo potere di accertamento o per la rettificadell'imponibile e dell'imposta dovuta, s enza che abbia adottato alcunprovvedimento; - il successivo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazionedi norme di diritto con riferimento agli artt. 26 c. 2 e 3, 19c. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972 ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente affermato, riferendosi anche alla pronunciadi primo grado, che il termine di due anni per la proposizione dell’istanza di rimborso era scaduto all’epoca della domanda di restituzione espressa nella dichiarazione iva 2 014, applicando la disciplina prevista per gli accordi risolutori, mentre nel presente caso non vi è stato alcun accordo di tal genere ma unicamente la Cons.Est.

Roberto Succio - 4 comunicazione,da parte della società IRA promissaria acquirente del terreno, in data 3 novembre 2008, d ella volontà di avvalersi della clausolarisolutiva espressa in origine pattuita per il 31 gennaio 2005; -il motivo è fondato; - come si evince dalla ricostruzione del fatto riportata in ricorso , per vero sintetica, non risulta mai esser stato stipulato alcun accordo espressamente risolutorio tra il contribuente e la sua controparte contrattuale; ben diversamente invece, risulta unicamente essersi avveratauna condizione risolutiva del contratto; -le due situazioni sono del tutto differenti: ne lla prima le parti stipulano uncontratto avente effetti opposti a quello precedentemente posto in essere, di segno quindi contrario con riguardo alla prestazioni ivi dedotte;nella seconda le parti non stipulano nulla ma semplicemente prendonoatto dell’a vverarsi di un a condizione risolutiva già pattuita e divenutaefficace poiché si è avverato l’evento naturale ivi dedotto, il cui verificarsi è del tutto indipendente dalla volontà successiva delle parti; - quindi deve ritenersi che ove venga in esistenza una causa di risoluzione di un contratto, la cui efficacia dipende d a un evento dedottoall’epoca della stipula del contratto che conteneva la clausola , inrelazione alla quale il cedente o il prestatore abbia già emesso fattura per il prezzo ed assolto il conseguente obbligo di riscossione e pagamento dell'Iva, il medesimo soggetto abbia tutto il diritto di emetterela nota di variazione e di detrarre l'imposta, a norma dell'art . 26,comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, "senza che sia necessario attendereun formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsidell'anzidetta causa di risoluzione " (in senso conforme, Cass.17giugno 1996, n. 5568;

Cass. 8 novembre 2002, n. 15696) ; -va da sé che sono qui fatti salvi gli effetti di una eventuale successiva pronunciagiudiziale che, nel determinare l'infondatezza giuridica della Cons.Est. Roberto Succio - 5 dichiarazione risolutiva diparte, confermi le pattuizioni e gli obblighi contrattualioriginari; -in presenza dell'attivazione di una clausola risolutiva espressa frutto diun accordo contrattuale, in dipendenza della quale venga meno per intero o parzialmente un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 del decreto IVA, si considera pertanto legittima l'emissione - ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 9, d.P.R. n. 633 del 1972 - di una nota di variazioneanche in presenza di una contestazione, in sede giudiziale, dei presupposti per l'attivazione della predetta clausol a risolutiva espressa,senza che al riguardo si renda "(...) necessario attendere un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell'anzidettacausa di risoluzione" ; - ciò s enza che vi sia necessità di formalizzare ulteriormente l’intervenuta risoluzione ove la stessa sia risultato di una clausola contrattualee non di un autonomo contratto risolutivo tra le parti; - n e consegue l'obbligo per il cessionario o per il committente di applicare le disposizioni di cui all'art . 26, comma 5, del d.P.R. n. 633 del1972, secondo il quale " o ve il cedente o prestatore si avvalga della facoltàdi cui al comma 2, il cessionario o c ommittente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrarela variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importopagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa ”; -pertanto, in accoglimento del secondo moti vo, la sentenza impugnata ècassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito nelrispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglieil secondo motivo di ricorso ; rigetta il primo motivo