Court declares tax litigation extinguished due to automatic listing in the closure registry under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the case was automatically listed in the registry for closing proceedings. The plaintiff challenged the automatic dismissal, arguing it violated procedural rights, while the State contended the law mandates closure upon listing. The court ruled that the statutory listing mechanism effectively terminated the dispute without a substantive trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 5, Law n. 130/2022; Art. 40, comma 4, D.L. n. 13/2023: When a tax dispute is automatically listed in the closure registry, the proceedings are extinguished by operation of law, barring further litigation on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21543/2022 R.G. proposto da : CIARAPICA ROCCO, rappresentato e difeso dall’avvocato VANNUCCI MAURIZIO VINCENZO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.484/ 02/ 2022 depositata il 02/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesimadisposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL