Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's withdrawal of the lawsuit, creating a lack of legal interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had withdrawn the lawsuit, thereby eliminating the legal interest required for further proceedings. The appellant, a former employee of Pfizer Italia, had previously obtained a refund order against the tax agency but later withdrew the case to pursue a different remedy. The court ruled that the withdrawal rendered the abstract interest in correcting the lower court's decision non-existent, as the appellant no longer sought the removal of the contested ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.; Art. 112 cod. proc. civ.: The withdrawal of a lawsuit by the appellant extinguishes the legal interest necessary for a cassation appeal, rendering it inadmissible even if the original judgment remains in force.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11508/2017R.G. proposto da: TARALLO MIRIAM, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Martignetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima sito in Roma, viale delle Milizie n. 138. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso l’ordinanza definitiva della COMM.TRIB. PROV . CAMPANIA n. 12963/2016, depositata in data4 luglio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. La ricorrente, dipendente della società Pfizer Italia S.r.l. a socio unico, dopo aver lavorato per diversi anni per la stessa negli Stati Uniti, rientrava in Italia; con sentenza della C.t.p. di Napoli n. Diniego Rimb. IRPEF 2011-2012 20994/37/2015, la detta contribuente otteneva la condanna dell’amministrazione finanziaria al rimborso, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 38 (c.d. “rientro dei cervelli”) di € 85.000,00 a titolo di IRPEF, Addizionali Regionali e comunali per l’anno di imposta 2011-2012, oltre spese ed onorari, per un totale complessivo di € 1.350,00.
Rimasta ineseguita la sentenza, l’odierna ricorrente agiva in ottemperanza presso la C.t.p. di Napoli per il pagamento di sorte, spese del titolo, interessi, spese del grado e svalutazione, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta. L’ufficio, nelle more del giudizio, versava l’importo complessivo di € 86.961,36 per IRPEF e Addizionale Regionale, senza corrispondere tuttavia interessi, svalutazioni e spese legali; successivamente, si costituiva in giudizio con controdeduzioni, precisando che erano in fase di liquidazione le somme dovute a titolo di Addizionali Comunali.
La C.t.p., con sentenza n. 12963/07/2016, depositata in data 11/07/2016, condannava l’amministrazione finanziaria alla rifusione dell’addizionale comunale nonché interessi e rivalutazione, prorogando la nomina del commissario ad acta al termine dell’arco temporale concesso per l’adempimento spontaneo. In data 24.08.2016, la ricorrente presentava alla C.t.p. di Napoli istanza di correzione dell’errore materiale in cui era incorsa nella determinazione delle somme dovute dall’amministrazione finanziaria.
2. In virtù della detta pronuncia (n. 12963/07/2016), inoltre, in data 13 ottobre 2016, l’odierna ricorrente agiva nuovamente in ottemperanza dinanzi alla C.t.p. di Napoli, per il versamento di interessi e rivalutazione e l’Agenzia delle Entrate si costituiva con controdeduzioni, asserendo la non spettanza di quanto richiesto a titolo di rivalutazione e la già avvenuta corresponsione degli interessi.
3. La C.t.p., con ordinanza definitiva n.559/07/2016, depositata in data 17 febbraio 2017, rigettava l’istanza di correzione di errore materiale e dichiarava infondato il ricorso in ottemperanza, tanto in relazione al danno da svalutazione che al mancato versamento degli interessi moratori.
4. Avverso l’ordinanza definitiva della C.t.p. della Campania, la ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione affidato a sei motivi. L’ufficio ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 maggio 2023. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunciava: «Violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. error in procedendo, error in iudicando . Violazione dell’art. 70, commi 7 ed 8, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Nullità del procedimento e dell’ordinanza» 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denunciava: «Violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. error in procedendo, error in iudicando. Violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. Violazione degli artt. 44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 1224, secondo comma, cod. proc. civ.
Motivazione illogica. Nullità» 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denunciava : «Violazione art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Violazione del giudicato. Omesso esame di un punto decisivo della controversia» 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denunciava: «Error in procedendo, error in iudicando. Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Difetto assoluto di motivazione» 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente denunciava : «Error in procedendo, error in iudicando.
Violazione de ll’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Difetto assoluto di motivazione» 1.6. Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente denunciava: «Error in procedendo. Error in iudicando. Violazione artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Illogicità».
2. Va premesso che, con memoria datata 5 aprile 2023, la ricorrente ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore, avv. Maria Martignetti, in sostituzione del precedente, avv. Vincenzo Tarallo, con contestuale dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione c he non risulta essere stata notificata alla controparte. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Costituisce principio pacifico quello secondo cui l'interesseall'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interessead agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in uninteresse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un merointeresse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. 18/02/2020, n. 3991) , di tal che la dichiarazione di rinuncia rende manifestoi l venir meno in capo alla ricorrente dell’interesse all’impugnazione.
3. In conclusione va dichiarata l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Le spese del giudizio possono essere compensate integralmentetra le parti attesa la peculiarità della vicendaprocessuale.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso