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Decreto — n. 17370/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic deadline reduction under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 17370/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic reduction of procedural deadlines mandated by the new law. The plaintiff challenged a decision where the tax agency listed the case to confirm its regular conclusion and absence of objections. The court ruled that since no party requested a hearing within the legally shortened timeframe, the process terminated by operation of law.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 4, 11, 12 della legge n. 130 del 2022; When a tax authority lists a case to confirm its conclusion under the new deadline reduction regime, the litigation extinguishes automatically if no party requests a hearing within the shortened statutory period.

Parole chiave

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tax litigation extinction deadline reduction law automatic process termination procedural time limits tax authority listing procedura accelerata ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo procedimento dilatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 4, della legge n. 130 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione deitempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 11, della legge n. 130 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione deitempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione deitempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18998/2022 R.G. proposto da : D'AZZO CALOGERO, rappresentato e difeso dall'avvocato LAURICELLA GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.392/ 01/ 2022 depositata il 18/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione deitempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL