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Ordinanza — n. 17340/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court for missing res judicata certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17340/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal, quashing the Regional Court's decision that relied on an external res judicata. The lower court incorrectly assumed a prior judgment was final without verifying the required certification of non-appealability. Consequently, the court ordered a retrial to properly examine the issue of the judgment's definitiveness.

Regesto Legislator

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Art. 124 disp. att. cod. proc. civ.; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: The principle of external res judicata applies only when the prior decision is definitively established; the appellate court must verify the certification of non-appealability, and a party's absence precludes the presumption of such definitiveness.

Parole chiave

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external res judicata certification of non-appealability tax administrative litigation definitive judgment requirement appellate court duty contumacy consequences quashing of judgment arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
Tale omissione rende inapplicabile qualsiasi principio in materia di giudicato esterno che, per operare, richiede la definitività della pronuncia per cui il giudice di appello aveva l’onere di accertarsi che la decisione fosse munita della certificazione di cui all’art. 124 disp.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 2909 cod. civ.
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione/falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art.
Art. 295 cod. proc. civ.
e dell’art. 295 cod. proc. civ., ai sensi dell’art.
art. 2909 cod. civ
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione/falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.
art. 295 cod. proc. civ
e dell’art. 295 cod. proc. civ., ai sensi dell’art.
art. 124 disp. att. cod. proc. civ
Tale omissione rende inapplicabile qualsiasi principio in materia di giudicato esterno che, per operare, richiede la definitività della pronuncia per cui il giudice di appello aveva l’onere di accertarsi che la decisione fosse munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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C.t.r. Sicilia n. 3026/2015
C.t.r. Sicilia n. 4395/2016
C.t.p. Catania n. 173/2012
C.t.p. Catania n. 156/2012
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15206/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro RIAS S.N.C. DI IGNOTO ROSARIO, in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA – SEZ. STACCATA CATANIA n. 4395/2016, depositata in data 15 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Catania – notificava all’odierna ricorrente il provvedimento di diniego (prot. n. 40690/2009) relativo all’istanza presentata in data 13/06/2007, Cart. Pag. IRPEF- IVA-IRAP 2002/04/06 con cui la società dichiarava di volersi avvalere della definizione agevolata ex art. 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante il pagamento rateale di quanto dovuto per sanare gli omessi versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione per gli anni 2002, 2004 e 20 05. Col provvedimento di diniego, l’amministrazione finanziaria comunicava alla contribuente il mancato perfezionamento della richiesta di definizione agevolata in ragione del mancato versamento delle rate. Per l’effetto, l’ufficio notificava alla società la cartella di pagamento n. 29320100037008353.

2. Avverso tale cartella di pagamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Catania e l ’Agenzia delle Entrate si costituiva, ribadendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. La C.t.p., con sentenza n. 173/08/2012, accoglieva il ricorso di parte ricorrente, sulla scorta della precedente sentenza n. 156/08/2012 della medesima Commissione che aveva accolto il preliminare ricorso avverso il provvedimento di diniego.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi laC.t.r. della Sicilia e la contribuente non si costituiva.

5. Con sentenzan. 4395/2016, depositata in data 15 dicembre 2016,la C.t.r. adita rigettava il gravame, confermando l’operato del giudice di prima istanza.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un solo motivo. La contribuente è rimasta intimata non avendo svolta attività difensiva. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 maggio 2023. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione/falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 295 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato il gravame sulla base dell’assorbente motivo circa l’esistenza di un giudicato esterno rappresentato dalla sentenza della C.t.r. della Sicilia n. 3026/12/2015 che, sulla base degli stessi presupposti di fatto, tra le stesse parti e con riferimento ai medesimi poteri esercitati dall’Amministrazione finanziaria, avrebbe definito la controversia sui medesimi fatti di causa, ivi compresa la relativa cartella di pagamento.

2. Il motivo è fondato. A tacer del fatto che l’Agenzia delle Entrate ha dedotto e dimostrato che la sentenza resa dalla C.t.r. siciliana n. 3026/12/2015 è stata poi impugnata con ricorso per revocazione depositato il 4 febbraio 2016, in realtà la C.t.r., nell’affermare sinteticamente l’esistenza di un giudicato esterno, non ha rilevato alcunchè sull’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza medesima. Tale omissione rende inapplicabile qualsiasi principio in materia di giudicato esterno che, per operare, richiede la definitività della pronuncia per cui il giudice di appello aveva l’onere di accertarsi che la decisione fosse munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dalla quale risultasse che la pronuncia non era più soggetta ad attestazione; vieppiù che, essendo la contribuente rimasta contumace nel giudizio di secondo grado, non poteva operare il principio di non contestazione sulla questione della definitività.

3. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia – sezione s taccata di Catania – affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania – affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda