Civil procedure case dismissed as extinguished by law due to lack of party requests for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing under Article 391 of the Code of Civil Procedure. The lower court had already determined the case was formally concluded based on the absence of objections to the statutory list of extinguished judgments. Consequently, the appeal was dismissed as the procedural vehicle for the dispute no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The civil procedure is extinguished if neither party requests a hearing within the legal term, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13496/2022 R.G. proposto da : FIARÈ DOMENICO, rappresentato e difesodall’avvocato MASSARA ICONIO unitamente all'avvocato LATASSA NAZZARENO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n.1361/ 10/ 2021 depositata il 15/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL