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Decreto — n. 17310/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: process extinguished by law due to lack of party request for hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 17310/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court found that the absence of such a request, combined with the transmission of the case list, legally terminated the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended automatically without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The civil procedure is extinguished by operation of law if neither party requests a hearing within the prescribed period, thereby terminating the litigation without a decision on the merits.

Parole chiave

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process extinguishment civil procedure law statutory time limit lack of hearing request automatic termination party inaction procedural dismissal contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 c.p.c.
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18685/2022 R.G. proposto da : SANDRONI GIANNACLETO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI STEFANI ROBERTA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.324/ 04/ 2022 depositata il 23/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/06/2023 Il Presidente