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Ordinanza — n. 17299/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax debt relief claim by ruling late second payment was timely under consolidated jurisprudence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17299/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayers' appeal against the Regional Court's dismissal of their tax debt relief claim. The Regional Court had rejected the relief because the second payment was made late, but the Cassation Court found this error in judgment. The court ruled that the second payment was timely because the legislative provisions limiting the extension of deadlines apply only to payments not immediately extinguishing the tax obligations.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 2, d.l. 24 giugno 2003, n. 143; Art. 1, comma 2, lett. g), D.M. 8 aprile 2004: In tax debt relief cases, the extension of deadlines applies to taxpayers who did not make payments immediately extinguishing the obligations at the time the law entered into force, meaning payments made in a single solution are considered timely even if the second tranche arrives after the original deadline.

Parole chiave

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tax debt relief timely payment single solution payment tax liability reduction Cassation error in judgment fiscal deadline extension tax administration appeal tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 2, d.l. 24 giugno 2003, n. 143
95665) relativo al condono dei carichi iscritti a ruolo di ruolo previsto dall’art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n.
Art. 1, comma 2, lett. g), D.M. 8 aprile 2004
95665) relativo al condono dei carichi iscritti a ruolo di ruolo previsto dall’art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n.
Art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
In conclusione, il ricorso va accolto e , non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso delcontribuente.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24/01/2022, n. 1955
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7718/2017R.G. proposto da: TOMA ROSSANA, COSTANTINO GIORGIA e COSTANTINO CESARE, in qualità di eredi di COSTANTINO ALBERTO ANTONIO, rappresentati e difesi dall’avvocato Daniela Lorenzo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato Ugo Luca Savio De Luca sito in Roma alla via F. Rosazza, n. 32. –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. BARI –SEZ. STACCATA LECCE n. 2171/2016, depositata in data20 settembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ma ggio 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Lecce – notificava ad Aberto Antonio Costantino il provvedimento di diniego (prot. n. 95665) relativo al condono dei carichi iscritti a ruolo di ruolo previsto dall’art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; il contribuente asseriva di aver versato tempestivamente l’80% del Diniego Sgravio Cartella Pag. IRPEF 25% del carico tributario, mentre il restante 20% successivamente, ossia in data 19/01/2005.

2. Avversoil detto atto di diniego, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Lecce; l ’Agenzia delle Entrate si costituiva, ribadendo che il contribuente si era sì avvalso del condono di cui all’art. 12 della legge n. 289 del 2002, ma aveva versato sola la prima rata tempestivamente mentre la seconda rata era stata pagata tardivamente e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. La C.t.p., con sentenza n. 416/05/2010, accoglieva il ricorso di parte ricorrente, statuendo, nel merito, che l’omesso versamento di una o più rate avrebbe potuto costituire un limite al condono solo qualora fosse stato espressamente previsto dal legislatore.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi laC.t.r. della Puglia; gli eredi del defunto Alberto Antonio Costantino (deceduto in data 12 maggio 2011) resistevano con controdeduzioni.

5. Con sentenzan. 2171/2016, depositata in data 20 settembre 2016,la C.t.r. adita accoglieva il gravame, ritenendo che la definizione prevista dall’art. 12 della legge n. 289 del 2002 si perfeziona soltanto versando tutte le rate puntualmente alla scadenza e per gli importi dovuti e, così, riformando l’operato del giudice di prima istanza.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, gli eredi in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per Cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, non avendo svolto attività difensiva. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 maggio 2023. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma secondo, del d.l. 24 giugno 2003, n. 143, e dell’art. 1, comma secondo, lett. g), del D.M. 8 aprile 2004, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» i ricorrenti lamenta no l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto tempestivo il pagamento della seconda rata dello sgravio fiscale, effettuata entro il 18 aprile 2005, conformemente a quanto disposto dal D.M. 8 aprile 2005.

2. Ilmotivo è fondato. Secondo un consolidato principio giurisprudenziale di legittimità, ribadito anche di recente (Cass. 24/01/2022, n. 1955), “In tema dicondono fiscale, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la disciplina di cui all'art.12 della l egge n.289 del 2002 opera anche per coloro che avevano pagato la primarata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del d.l. n. 143 del 2003 (conv. nella leggen. 212 del 2003 e contenente un primo differimento); infatti, l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 143 cit. e l'art. 1, comma 2, lett. g), del D.M. 8 aprile 2004 - che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del predetto d.l. n. 143 non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all'art.12 (tra gli altri) della l. n.289 del 2002 - vanno interpretati nel senso che per versamenti "utili" devono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati "in unica soluzione".

Nella fattispecie in esame, il contribuente ha versato la prima rata in data anteriore al 25 giugno 2003 e cioè il 12 maggio 2003 ed ha versato la seconda rata il 19 gennaio 2005,per cui la C.t.r. ha fatto mal governo dei principi richiamati con particolare riferimento alla scadenza del termine che, originariamente fissato in quello del 16 aprile 2004 era stato poi prorogato al 18 maggio 2005; pertanto, la seconda rata era stata tempestivamente versata.

3. In conclusione, il ricorso va accolto e , non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso delcontribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito tra le parti. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese d el giudizio di legittimità che liquida in € 5.600,00 oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso