Court declares tax litigation extinguished due to procedural silence under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the expiration of the statutory period for parties to request a hearing. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the new 2023 decree documented the regular conclusion of the dispute without any objections. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 40, comma 4 of D.L. No. 13/2023: When a tax case is listed for automatic extinction and neither party requests a hearing within the legal term, the proceedings are deemed extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15147/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PENSOVECCHIO MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALLEGRA CHRISTIAN avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.3703/ 19/ 2022 de positata il 27/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P