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Ordinanza — n. 17246/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of standing as the appellant company failed to prove merger with the original party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17246/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Mediocredito Italiano S.p.A., failed to prove its legal standing by demonstrating a merger with the original party, Leasint S.p.A. The Regional Tax Commission had previously ruled that a land sale was subject to fixed registration tax based on its agricultural nature, but the appellant argued it should be exempt due to potential building development. The court rejected the appeal on procedural grounds, noting that the required corporate registry documents proving the merger were never produced, thus preventing the new entity from substituting the original litigant.

Regesto Legislator

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Art. 3752 c.p.c.; Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119: In cassation appeals by a successor entity, the applicant must prove 'legitimatio ad causam' by demonstrating the legal derivation from the original party through merger or transformation.

Parole chiave

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standing in cassation merger and acquisition successor liability tax registration tax agricultural land sale zone agricole strutture agrarie tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 3752 c.p.c.
(ai sensi dell’art. 3752 c.p.c.)»;
Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
il ricorso va, per tale via, dichiarato inammissibile, con valore assorbente rispetto ad ogni questione circa l’effetto estensivo dell’intervenuta estinzione del giudizio, a mente dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, giusta decreto di questa Corte n.
Art. 2, comma 3, lett. c), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
c), d.lgs. 29 marzo 2004, n.
Art. 40, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (Bologna), nel precisare che il tema decisorio era quello di stabilire se la citata cessione fosse o meno soggetta al regime previsto dall’art. 40, comma 1, d.P.R.
Art. 9, lett. a), l. 28 gennaio 1977, n. 10
e P.S.C.)«in ambito ad alta vocazione produttiva agricola - attività extragricole in ambito rurale» , così esprimendo «una destinazione alla realizzazione di attività extragricole connesse all’agricoltura, eccedenti la definizione prevista dall’art. 9, lett.
artt. 2135 c.c
la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2135 c.c., 9, lett.
art. 2135 cod. civ
131, lamentando che il Giudice regionale non avesse considerato che le attività edificatorie possono essere funzionali alle esigenze dell’imprenditore agricolo, come definito dall’art. 2135 cod. civ.
art. 3752 c.p
(ai sensi dell’art. 3752 c.p.c.)»;

Giurisprudenza citata

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Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 1468 del 04/02/2002
Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 1468 del 04/02/2002; id Sez.
Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 17681 del 14/08/2007
Cass. Sez. VI/III, 21 giugno 2017, n. 15414
17681 del 14/08/2007)».(così, tra le tante, Cass. Sez. VI/III, 21 giugno 2017, n. 15414);
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Testo completo

di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27132/2016 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO S OCIETÀ M EDIOCREDITO I TALIANO S. P .A.(codice fiscale 133004001809), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 1007/4/2016 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (Bologna), depositata il 18 aprile 2016 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023; R EGISTRO RILEVATO CHE :

1. con atto registrato il 24 giugno 2010 al n. 8422, Serie 1T, Produttori Sementi S.p.A. vendeva a Leasint S.p.A. un terreno sito nel Comune di Argelato (BO), censito al catasto come seminativo, con edificabilità limitata e vincolata alla destinazione agricola, sottoponendo l’atto al pagamento dell’IVA ed all’imposta di registro in misura fissa; 1.1. con avviso n. 1071T/008422/000/P002 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna – liquidava l’imposta di registro, catastale ed ipotecaria secondo il regime ordinario e le aliquote previste per i terreni agricoli;

2. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (Bologna), nel precisare che il tema decisorio era quello di stabilire se la citata cessione fosse o meno soggetta al regime previsto dall’art. 40, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nella parte in cui dispone che «Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa») e nel richiamare i contenuti degli artt. 2, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, riteneva corretto l’assoggettamento del menzionato atto all’IVA e, quindi, all’imposta di registro in misura fissa, così reputando infondato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 4/15/2012 della Commissione tributaria provinciale di Bologna, assumendo che: a. non sono assoggettati all’imposta di registro in misura fissa (e nemmeno all’IVA), non solo le cessioni di terreni a destinazione agricola, ma anche quelli con potenzialità edificatorie, purchè caratterizzate dal requisito della finalizzazione alla conduzione del fondo ed all’esigenze dell’imprenditore agricolo; b. il terreno oggetto di tassazione era ricompreso, secondo gli strumenti urbanistici (R.U.E. e P.S.C.)«in ambito ad alta vocazione produttiva agricola - attività extragricole in ambito rurale» , così esprimendo «una destinazione alla realizzazione di attività extragricole connesse all’agricoltura, eccedenti la definizione prevista dall’art. 9, lett. a), l. 10/1977» (v. pagina n. 3 della sentenza impugnata), concernente i terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria, come desumibile dall’indice di edificabilità (pari a 0.50 mc/mq) e dalla destinabilità del bene ad usi diversi, quali uffici, silos, magazzini, piazzale per il carico e scarico delle merci e laboratori; c.

«si tratta … di attività connesse con l’agricoltura, ma non agricole o quantomeno, per ripetere il dettato normativo, non funzionali alla conduzione del fondo ed all’esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ma di trasformazione e dunque industriali» (v. pagine nn. 3 e 4 della sentenza impugnata), come dimostrato anche dalla circostanza che nel permesso di costruire era stata prevista la liquidazione degli oneri di urbanizzazione; d. «emerge quindi sul piano documentale la destinazione non agricola del terreno, pur compreso in ambito agricolo e la conseguente correttezza dell’assoggettamento ad IVA dell’atto traslativo della proprietà immobiliare» (v. pagina n. 4 della sentenza impugnata);

3. l’Agenzia delle Entrate impugnava detta pronuncia con ricorso notificato alla società Mediocredito Italiano S.p.A. tramite posta elettronica certificata in data 18 novembre 2016, formulando due motivi di impugnazione;

4. la società Mediocredito Italiano S.p.A. è restata intimata; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, commi 2 e 3, lett. c), d.P.R.26 ottobre 1972, n. 633, 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 e 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sostenendo come fosse pacifico, perché riconosciuto dalla stessa contribuente, che l’area oggetto di cessione avesse destinazione agricola, ricordando sul punto che, in tema di edificabilità parziale ed accessoria, questa Corte con la pronuncia dell’11 maggio 2009 n. 10713 (e le altre ivi richiamate) aveva avuto modo di chiarire che non può considerarsi suscettiva di utilizzazione edificatoria un’area che presenta un vincolo di destinazione ed un indice minimo di fabbricabilità funzionale alla realizzazione di strutture collegate alla destinazione non edificatoria della zona; 1.1. in tale prospettiva, la difesa dello Stato ha contestato la decisione nella parte in cui ha ritenuto l’area edificabile, pur in presenza di un indice di edificabilità minimo e funzionale alla costruzione di opere strumentali alla destinazione agricola dell’area, violando tal modo le suddette norme, che fanno dipendere la vocazione edificatoria di un’area alla qualificazione datane dallo strumento urbanistico; 2.con la seconda censura la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2135 c.c., 9, lett.

a) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, 17, comma 3, lett. a), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 1, comma 3, lett. c), d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ed ancora degli artt. 2, commi 2 e 3, lett. c), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 e 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, lamentando che il Giudice regionale non avesse considerato che le attività edificatorie possono essere funzionali alle esigenze dell’imprenditore agricolo, come definito dall’art. 2135 cod. civ. e che non potesse ricevere applicazione l’art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in quanto abrogato dall’art. 136, comma 2, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dovendo, piuttosto, verificare, per una corretta interpretazione dell’art. 2, comma 3, lett. c), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, se fossero state provate, alla luce delle nuove disposizioni sull’imprenditore agricolo professionale, le allegazioni della società sulla non strumentalità delle attività edilizie con l’attività di impresa;

3. il ricorso va dichiarato inammissibile per la seguente ragione;

4. la sentenza impugnata è stata resa tra l’Agenzia delle Entrate e la Leasint S.p.A.;

5. l’Agenzia delle Entrate ha rappresentato nel ricorso che «la società Leasint S.p.A. è stata incorporata nella società Mediocredito Italiano S.p.A.» (v. pagina n. 4 del ricorso), facendo rinvio alle visure camerali di cui all’allegato n. 4 del ricorso (v. sempre pagina n. 4 del ricorso), le quali costituivano oggetto di una successivo deposito [v. pagina n. 10 del ricorso: «si produrranno …4 ) visure camerali società Leasint S.p.a. e Mediocredito Italiano S.p.a. (ai sensi dell’art. 3752 c.p.c.)»;

6. dall’esame degli atti nonrisulta la produzione di dette visure, per cui è restata indimostrata l’incorporazione della società Leasint S.p.A. in Mediocredito Italiano S.p.A.;

7. la notifica del ricorso, alla luce di quanto precede, è stata eseguita nei confronti di un soggetto che non è stato parte dei pregressi gradi giudizio e va dato, pertanto, seguito al principio, applicabile anche nella fattispecie in rassegna, secondo cui «In tema di impugnazione per cassazione, al fine dell'ammissibilità del ricorso proposto da soggetto che non è stato parte del giudizio di merito, questi deve allegare la propria "legitimatio ad causam" e fornirne la dimostrazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa. Così, ove ricorrente sia una società che assuma di derivare, per fusione o trasformazione, da altra società che aveva partecipato al giudizio, questa deve dare la dimostrazione della sua derivazione dalla società preesistente" (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 1468 del 04/02/2002; id Sez. L, Sentenza n. 17681 del 14/08/2007)».(così, tra le tante, Cass. Sez. VI/III, 21 giugno 2017, n. 15414);

8. il ricorso va, per tale via, dichiarato inammissibile, con valore assorbente rispetto ad ogni questione circa l’effetto estensivo dell’intervenuta estinzione del giudizio, a mente dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, giusta decreto di questa Corte n. 7903/2022, del giudizio n. 1008/2016 di ruolo generale proposto contro la (cedente) coobbligata Produttori Sementi S.p.A., che l’Agenzia ha indicato nel proprio ricorso (v. pagina n.

1) essere connesso a quello in oggetto; 9