Cassation court partially allows tax appeal, ruling on prescription terms and mortgage limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Corrado Scorpio's appeal against the Regional Tax Office's judgment regarding tax liens. The court found the lower court erred by applying a single ten-year prescription period to all debts without distinguishing between those subject to the ordinary decennial term and those with shorter limits, such as the five-year rule for waste disposal taxes. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new trial to determine which specific debts are prescribed and whether the remaining non-prescribed debts exceed the legal threshold for mortgage registration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2946, 2948 n. 4 cod. civ.; Art. 76 d.P.R. 602/73: The court must distinguish between ordinary ten-year prescription periods and shorter statutory limits for specific taxes, and verify if non-prescribed debts individually or collectively exceed the twenty-thousand euro threshold required for mortgage inscription.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14432/2016 R.G. proposto da : SCORPIO CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 83-A, presso lo studio dell’avvocato ZIPPARRO WLADIMIRA (ZPPWDM69M42E919Y) rappresentato e difeso dall'avvocato GRILLO CARLO (GRLCRL48H05G596R) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO CONTROLLI CASERTA, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO CONTROLLI CASERTA, COMUNE DI PIETRAVAIRANO, COMUNE DI PIETRAVAIRANO,AGEN.
ENTR. DIR. PROV. SALERNO, AGEN. ENTR. DIR. PROV. SALERNO, AGEN. ENTRATE DIR. PROV. TORINO, AGEN. ENTRATE DIR. PROV. TORINO, AGEN. ENTR. UFF. TERR. SESSA AURUNCA, AGEN. ENTR. UFF. TERR. SESSA AURUNCA, AGENZIA DELLE ENTRATE -intimati- EQUITALIA SUD SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RUSSO FRANCESCO (RSSFNC53P15I234T) -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 5/2016 depositata il05/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI.
Lette la requisitoria della Procura Generale, in persona del Dottor Giovanni Battista Nardecchia che ha chiesto accogliersi il ricorso. Rilevato che:
1. in causa su iscrizione ipotecaria dell'ottobre 2013 a garanzia di crediti (per quanto ancora interessa relativi a) Irpef e Iva e relative sanzioni, tassa smaltimento rifiuti, contributi del Servizio Sanitario Nazionale, canone Rai, tassa concessioni governative e sanzioni, portati alcune cartelle notificate nel periodo tra il 13.6.2002 e il 23.3.2007 a Corrado Scorpio e dei quali quest'ultimo aveva eccepito la prescrizione, la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, facendo riferimento ad un unico termine prescrizionale di dieci anni decorrente dalla notifica delle cartelle, ha dichiarato prescritti i crediti di cui alle due cartelle notificate in epoca più risalente e non prescritti gli altri. Ha poi ritenuto infondata l'eccezione sollevata dal contribuente di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in relazione al divieto di esecuzione immobiliare per crediti inferiori a 20.000,00, e che, peraltro, anche sottratti gli importi dei crediti prescritti, era comunque superata la soglia dei 20.000,00 euro“prevista per l'accensione dell'ipoteca”;
2. per la cassazione della sentenza Corrado Scorpio ricorre con due motivi;
3. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
4. Equitalia Servizi di Riscossione spa ha depositato “atto di costituzione al finedi partecipare alla discussione orale”;
5. Il Comune di Pietravairano è rimasto intimato;
6. il ricorrente ha depositato memoria;
7. la Procura Generale, nella persona del Dottor Giovanni Battista Nardecchia, ha chiesto accogliersi il ricorso; consideratoche:
1. con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta violazione delle norme “sulla prescrizione triennale o quinquennale delle pretese tributarie e contributive SSN”, per avere la CTR errato nel ritenere i crediti in questione soggetti a prescrizione decennale;
2. Il motivo è in parte fondato. 2.1. Per principio generale, salvo che specifiche disposizioni di legge non dispongano diversamente, il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. 2.2. La Corte ha in particolare chiarito: -in tema IRPEF, IVA, “il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, in assenza di un'espressa previsione diversa, l'art.2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art.2948, comma 1°, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (tra molte, ordinanza 26 giugno 2020, n.12740; ordinanza 11 dicembre 2019, n.32308).
Per lo stesso principio sono soggetti a prescrizione decennale i crediti per canoni Rai a norma della legge 3 maggio 2004, n. 112, art.18; -in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art.20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. 8 marzo 2022, n.7486; Cass. 6 dicembre 2022, n. 35769). Il termine decennale riguarda invece esclusivamente i crediti per sanzioni per la violazione di norme tributarie “derivanti da sentenza passata in giudicato” applicandosi allora l'art. 2953 c od . c iv ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati (cfr.
Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf., tra altre, Cass.11 marzo 2011, n. 5837); -al principio per cui i crediti tributari sono in via generale soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. c iv ., fa eccezione, in forza di specifica disposizione, ad es. la TARSU ( “i n tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – TARSU - , la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall'art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.”, Cass. 23 novembre 2011, n.24679); 2.2. la CTR ha errato laddove ha dichiarato non prescritti tutti i crediti tributari ancora in contestazione (tolti cioè quelli portati nelle cartelle indicate al punto 5 di pagina 6 della sentenza impugnata) avendo riguardo ad un termine unitario, per tutti i crediti, di dieci anni, senza verificare, in relazione a ciascuno dei crediti, se, in base ai principi sopra specificati, fosse applicabile l'ordinario termine prescrizionale decennale o un termine di prescrizione più breve ;
3. i l motivo deve essere quindi in parte accolto;
4. con i l secondo motivo di ricorso viene lamentata la “violazione art. 76 del d.P.R. 602/73 come modificato dal d.l. 69/2013”, per avere la CTR ritenuto che il limite dei 20.000,00 euro previsto dalla norma valesse solo in sede esecutiva e che i crediti per cui l'ipoteca era stata iscritta superassero la soglia.
5. il motivo è fondato. 5.1. L'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 stabilisce il divieto di iscrizione di ipoteca per crediti inferiori a ventimila euro. L'ipoteca, rappresentando un atto preordinato all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 78 del medesimo d.P.R. e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera la soglia legale (v. Cass.19 maggio 2017, n.12699). 5.2. In relazione alla parziale fondatezza del primo motivo di ricorso occorrerà verificare se i crediti non prescritti sono di ammontare complessivamente superiore alla soglia. A tanto dovrà provvedere il giudice del rinvio.
6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione e la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte territoriale perché la stessa verifichi, in primo luogo, in applicazione dei principi di cui al punto 2.1. e 2.2., quali crediti, tra quelli ancora in contestazione, sono prescritti e quali non sono prescritti, con riferimento al periodo decorrente dalla notifica delle cartelle, e, in secondo luogo, se avuto riguardo ai crediti non prescritti,la soglia prevista dall'art.77 del d.P.R. 602/73 sia superata o non;
7. il giudice del rinvio dovrà altresì procedere a liquidare le spese; PQM la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e r