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Ordinanza — n. 17190/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal after client accepts simplified settlement and pays full amount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17190/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the litigation extinguished because the appellant voluntarily accepted the simplified settlement procedure and paid the full tax debt. The appellant had previously challenged a registration tax assessment, but the tax agency argued the case should proceed. The court ruled that since the dispute was resolved through the simplified mechanism, no further judicial review was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 1, d.l. n. 119/2018; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: When a party accepts the simplified settlement procedure and pays the debt, the litigation is extinguished without the need for further judicial review.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax registration debt litigation extinction voluntary payment Cassazione ordinanza ricupero d'imposta computo dei contributi differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 1, d.l. n. 119/2018
preliminarmente, la Corte rileva che con istanza depositata, da ultimo, in data 26.5.2023, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per averaderito alla definizione agevolata della controversia di cui all’art. 3, comma 1, d.l.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343
228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n.
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr.
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372
16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7501-2014proposto da: VENTRE MARIA, elettivamente domiciliat a in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ANGELO PIRAINO, rappresenta ta e dife sa dagli Avvocati MARISA BERARDI e FRANCESCO STELLATOgiusta procura speciale in atti -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– avverso la sentenza n. 203/34/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 20/9/2013 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8/6/2023, -tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere Relatore Dott.ssaANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Maria Ventrepropone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 594/9/2010della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta con cui era stato parzialmente accolto il ricorso proposto avverso cartella di pagamento per imposta di registro 2004; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza depositata, da ultimo, in data 26.5.2023, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per averaderito alla definizione agevolata della controversia di cui all’art. 3, comma 1, d.l. n. 119/2018 ed ha depositato, in data 6/6/2023, documentazione attestante l’integrale pagamento delle somme dovute; 1.2.va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite stante la modalità di definizione della controversia; 1.3. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;

Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte d