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Ordinanza — n. 17178/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal on omission of residence requirement analysis in earthquake tax refund case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17178/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the tax agency's appeal against a lower tribunal's decision granting a tax refund to an earthquake victim. The agency argued the lower court omitted to rule on the taxpayer's lack of residence in the affected municipalities, a key legal requirement. The court found this omission fatal because the taxpayer failed to prove residence, even though they worked in the area, and the lower court incorrectly focused only on the timeliness of the request.

Regesto Legislator

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Art. 360, primo comma, n. 5 e n. 3 cod. proc. civ.; The court must explicitly address all decisive legal requirements for a claim; an omission to rule on the absence of a necessary subjective condition, such as residence in the affected area, renders the judgment voidable.

Parole chiave

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omission of decisive issue tax refund earthquake subjective residence requirement art. 360 cod. proc. civ. silenzio rifiuto appeal rimborso fiscale ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 5 e n. 3 cod. proc. civ.
Considerato che: 1.Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002
L’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 200 2 , n.
Art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014
10714 e 10716; Cass. 13/11/2020, n.
Art. 3 ord. Cons. est. Rosanna Angarano
190, dell’art. 3 ord. Cons. est. Rosanna Angarano min.
d.P.C.m. 15 gennaio 1991
21 dicembre 1990 del Ministro per il Coordinamento della protezione civile,del d.P.C.m. 15 gennaio 1991 .
Art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992

Giurisprudenza citata

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Cass. 10/09/2020, n. 18830
Cass. 19/05/2022, n. 16289
Cass. 22/02/2018, n. 4291
Cass. 25/03/2021, n. 8393
Cass. 25/03/2021, n. 8393; 22/04/2021, nn.
Cass. 13/11/2020, n. 25818
10714 e 10716; Cass. 13/11/2020, n. 25818; Cass.
Cass. 30/09/2020, n. 20790
25818; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass.
Cass. 22/02/2019, n. 5300
20790; Cass. 22/02/2019, n. 5300).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25071/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro DEL POPOLO MARCHITTO FRANCESCO, domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Petralia, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 3725 / 2019 , depositata il 10/06/2019;

RIMBORSO SISMA SICILIA Cons. est. Rosanna Angarano udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre, con quattro motivi, nei confronti di Francesco Del Popolo Marchitto , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r., in riforma della sentenza di primo grado,ha accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosisull’istanza di rimborso del 90 per cento delle imposte pagate per gli anni 1990, 1991, 1992, richiesto ai sensi dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002.

Considerato che: 1.Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. L’Ufficio censura la sentenza impugnata per non aver delibato in ordine all’insussistenza, ai fini del rimborso, del requisito soggettivo in capo al contribuente della residenza in uno dei Comuni colpiti dal sisma. Precisa che,sin dal primo grado, aveva eccepito la mancanza di detto presupposto in quanto l’istante non risiedeva né lavorava in nessuno di detti Comuni; che la C.t.p. aveva rigettato la domanda di rimborso; che, a fronte dell’appello spiegato dal contribuente, la questione era stata riproposta nelle controdeduzioni ove si era evidenziato che il ricorrente, lavoratore dipendente, non rientrava tra i soggetti destinatari del beneficio; che, ciononostante, la sentenza aveva del tutto omesso di pronunciarsi sul punto.

2. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’artt. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289 , dell’art.1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell’art. 3 ord. Cons. est. Rosanna Angarano min. 21 dicembre 1990 del Ministro per il Coordinamento della protezione civile,del d.P.C.m. 15 gennaio 1991 . L’Ufficio censura la sentenza impugnata per aver accolto l’appello del contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso in mancanza de i requisiti di legge , sebbene fosse onere d i quest’ultimo provarne la sussistenza e sebbene questi avesse ammesso di non essere residente in uno dei Comuni colpiti dal sisma ma di svolgervi attività lavorativa alle dipendenze di società ivi avente sede.

3. Con il terzo m otivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190 dell’art.2697 cod. civ. L’Ufficio censura la sentenza impugnata per aver accolto l’appello del contribuente riconoscendo il diritto al rimborso, pur in assenza di prova del credito.

4. Con il quarto motivo l a ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’Ufficio censura la sentenza impugnata per aver accolto l’appello del contribuente,riconoscendo il diritto al rimborso nella misura del 90 per cento,non tenendo conto dello ius superveniens di cui all’art. 16 - octiesd.l. n.91 del 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017 che, modificando l’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, ha dispostoche i rimborsi siano eseguiti applicando una riduzione entro i limiti della spesa autorizzata.

5. Il primo motivo è fondato, restando assorbiti il secondo ed il terzo. 5.1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso sollevata dal controricorrente sul presupposto che l’omessa pronuncia denunciata dall’Ufficio vada ricondotta ad un Cons. est. Rosanna Angarano error in procedendo da farsi valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. L’Agenzia ha censurato la sentenza della C.t.r. assumendo che quest’ultima aveva omesso di esaminare la sussistenza di uno specifico presupposto di fatto del diritto al rimborso, controverso tra le parti, e costituito dalla residenza in uno dei Comuni colpiti dal sisma.

La censura, pertanto, risponde al paradigma invocato. 5.2. Per giurisprudenza consolidata della Corte,il contribuente che impugni il rigetto dell'istanzadi rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava sulmedesimo l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la loroqualificazione, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno (ex multis Cass. 02/07/2014, n. 15026).

L’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 200 2 , n. 289 individua i soggetti beneficiari dei provvedimenti agevolativi conseguenti alsisma del 13 e 16 dicembre 19 90 facendo riferimento all'art. 3 ord. min. 21 dicembre 1990, n. 2057. Quest’ultima, a propria volta, contempla tra i beneficiari delle agevolazioni i soggetti residenti nei Comuni interessati dal sisma (da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il P residente della Regione Sicilia) ma anche i soggetti che svolgono nell’area di detti comuni la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola ancorché residenti altrove(secondo comma). 5.3.

Il contribuente, secondo quanto riportato nel controricorso, aveva espressamente fatto riferimento alla circostanza che, pur non Cons. est. Rosanna Angarano risiedendo in uno dei detti Comuni aveva qui la sede principale dei propriaffari ed interessi ed era dipendente di società avente ivi sede. La C.t.p. rigettava il ricorso affermando, tra l’altro, che il contribuente non era residente in uno dei Comuni come sopra individuati. Nel giudizio di appello l’Agenzia, nelle proprie controdeduzioni, precisava, secondo quanto riportato in controricorso, che il ricorrente, lavoratore dipendente, non aveva diritto ai benefici in quanto l’ordinanza faceva esclusivo riferimento, quanto ai soggetti residenti altrove, all’esercizio di un’attività industriale, com merciale, artigiana ed agricola.

La sussistenza del presupposto di fatto in ragione del quale poteva invocarsi il beneficio è, pertanto, controversa ; è stata oggetto di discussione tra le parti;è, evidentemente , potenzialmente de cisiva ai fini della decisione. 5.4. La C.t.r., tuttavia, ha accolto l’appello del contribuente limitandosi ad osservare che al beneficio potevano essere ammessi anche coloroche avevano già assolto l’obbligazione tributaria , i quali avevano diritto a ripetere le somme già versate,e che il ricorrente non era decaduto dalla domanda. Emerge, pertanto,l’omesso esame di tale fatto (peraltro neppure riportato, nella parte in fatto della sentenza , tra le difese dell’amministrazione), essendosi limitata la C.t.r. ad esaminare altri aspetti e , precisamente , il tema della tardività della istanza che è questione preliminare all’esame del merito, il che rende infondata anche l’eccezione secondo cui nella pronuncia della C . t.r. sarebbe individuabile, sul punto, un rigetto implicito. 5.5.

Giova precisare che neanche rileverebbe l’eventuale mancata deduzione di tale fatto in primo grado, posto che il contribuente , quando impugna il silenzio rifiuto su di un'istanza di rimborso Cons. est. Rosanna Angarano d'imposta, deve dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto; l'Amministrazione finanziaria , invece,può difendersi senza alcun vincolo ad una specifica motivazione di rigetto, sì che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall'Ufficio anche in grado di appello,a prescindere dalla preclusione posta dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all'originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno dei presupposti idonei a legittimare il rifiuto del richiesto rimborso (Cass.10/09/2020, n. 18830).

6. Il quarto motivo di ricorso è infondato. La Corte, con giurisprudenza costante ed uniforme, ha affermato che lo ius superveniens introdotto dall'art. 16 - octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 – essendosi limitato a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovutee che, a seguito dell'esaurimento delle risorse, non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi –non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate, soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (ex multis Cass. 19/05/2022, n. 16289 Cass.22/02/2018, n. 4291;

Cass. 25/03/2021, n. 8393; 22/04/2021, nn. 10714 e 10716; Cass. 13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass. 22/02/2019, n. 5300). 7.In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, e rigettato il quarto; va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado Cons. est. Rosanna Angarano della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazionein ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del diritto al rimborso, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo ed i l terzo, rigettato il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gra