Court dismisses appeal as litigation extinguished by taxpayer's acceptance of simplified debt settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the litigation extinguished because the taxpayer had accepted the simplified procedure for pending debts under D.L. 193/2016. The taxpayer subsequently renounced the appeal under Article 390 of the Code of Civil Procedure after fulfilling payment obligations. Consequently, the Court ruled that the process terminated due to this voluntary withdrawal following the debt definition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 6 D.L. 193/2016: When a taxpayer accepts the simplified debt definition procedure and subsequently renounces the appeal, the litigation is extinguished by operation of law.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 294/2016R.G. proposto da Federico Pastorello (c.f. PSTFRC73L09H612T), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Maurizio Marullo, Gabriella De Mattia e Cesare Placanica, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Romain Piazzale Clodio n. 32; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 844 / 30/ 201 5 della CTR del Veneto , depositatain data 19/5/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2023dal dott.
Angelo Napolitano ; RITENUTO CHE: ilcontribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti ex d.l. n. 193/2016; la definizione agevolata si è perfezionata con il versamento degli importi dovuti entro la scadenza programmata e comunicata dall’Agente della riscossione; il contribuente, all’esito della definizione agevolata, ha rinunciato al ricorsoai sensi dell’art. 390 c.p.c.; il Sostituto P.G., con requisitoria scritta, ha chiesto di dichiarare l’estinzione del processo per sopravvenuta rinuncia a seguito di definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016; in seguito alla rinuncia, si deve dichiarare l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
Letti gli artt. 390 e 391 c.p.c., la Corte dichiara l’estinzionedel giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.