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Ordinanza — n. 17105/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax liens, rejecting arguments on notification and disavowal formalities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17105/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Giuseppe Iacono's appeal against a lower court ruling on tax liens and payment orders. Iacono argued that the appeal was improperly notified and that his generic disavowal of the documents was insufficient, while the tax agency claimed proper notification occurred. The court rejected the appeal because the appeal was validly served to the agency and the disavowal lacked the specific formalities required by case law.

Regesto Legislator

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Art. 330, 331 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: In cases involving tax liens, the appeal must be timely notified to the taxpayer; a disavowal of a document's authenticity must be specific and formal, rejecting generic denials.

Parole chiave

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tax liens notification rules disavowal formalities payment orders procedural admissibility corretta notificazione opposizione tardiva iscrizione d'ipoteca

Disposizioni normative citate

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Art. 330 c.p.c.
Art. 331 c.p.c.
Il contribuente ripropone la tesi per cui l’appello, non essendo stato a lui notificato l’atto introduttivo del relativo giudizio, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile e per cui la CTR avrebbe quindi errato nel disporre l'integrazione del contraddittorio richiamando l'art. 331 c.p.c.;
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
art. 331 c.p
Il contribuente ripropone la tesi per cui l’appello, non essendo stato a lui notificato l’atto introduttivo del relativo giudizio, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile e per cui la CTR avrebbe quindi errato nel disporre l'integrazione del contraddittorio richiamando l'art. 331 c.p.c.;
art. 366 cod. proc. civ
il motivo è inammissibile per l’assorbente motivo che esso difetta di autosufficienza (art. 366 cod. proc. civ.).
art. 2719 cod. civ
con il terzo motivo di ricorso il contribuente lamenta violazione dell’art. 2719 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29269/2017 R.G. proposto da : IACONO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in NAPOLI PIAZZA GARIBALDI, 26, presso lo studio dell’avvocato DEL GAISO ANTONIO (DLGNTN66E28F839Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 3918/2017 depositata il03/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Lette la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri Rilevato che:

1. Iacono Giuseppe impugnava, nel contraddittorio di Equitalia Sud spa e della Agenzia delle Entrate, due iscrizioni ipotecarie per crediti erariali, sanzioni e interessi, nonché le due sottese cartelle di pagamento, sostenendo (per quanto ancora interessa) che queste ultime, come anche le comunicazioni preventive alle iscrizioni, non gli erano mai state notificate;

2. sull'appello dell'agente della riscossione, contro la decisione di primo grado, inizialmente notificato all'Agenzia delle Entrate ma non al contribuente al quale era stato poi notificato a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio, la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ritenuta infondata l'eccezione del contribuente secondo cui essa CTR non avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio e avrebbe dovuto dichiarare invece l'inammissibilità dell'appello, evidenziava che la parte appellante aveva provato, “con la produzione presentata in allegato all'atto di gravame”, l’avvenuto notifica degli atti prodromici alle iscrizioni ipotecarie;

3. avverso detta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione, con quattro motivi; 4.l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

5. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata;

6. il contribuente ha depositato memoria;

7. la Procura Generale, nella persona del Dottor Corrado Mistri, ha chiesto rigettarsi i primi tre motivi di ricorso e dichiararsi inammissibile il quarto; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la “violazione degli artt. 330 e 331 c.p.c.”. Il contribuente ripropone la tesi per cui l’appello, non essendo stato a lui notificato l’atto introduttivo del relativo giudizio, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile e per cui la CTR avrebbe quindi errato nel disporre l'integrazione del contraddittorio richiamando l'art. 331 c.p.c.;

2. il motivo è infondato. 2.1. È incontroverso che l'appello è stato notificato per tempo all'Agenziadelle Entrate. 2.2. È consolidato nella giurisprudenza della Corte il principio, a cui la CTR si è attenuta, secondo il quale nelle cause inscindibili, latempestiva notifica dell'impugnazione eseguita nei confronti di uno solo deilitisconsorti introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutti e in tal caso l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art.331 cod. proc. civ. che, tra l'altro, può essere anche posto in essere per iniziativa della parte sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione (v., tra altre, Cass. 27927/2018; Cass.11152/2013);

3. con il secondo motivo di ricorso il contribuente, lamenta “violazione dell'art.77 del d.P.R. 602/1973 e dell'art.50 del d.P.R. 602/1973”. Deduce che la CTR ha affermato che le notifiche delle cartelle e degli avvisi erano state eseguite laddove invece non avrebbe potuto affermarlo perché l’Agenzia aveva prodotto documentazione solo riguardo alla notifica “del 2014, in relazione all’avviso ex art. 50 del d.P.R. 602/73”;

4. il motivo è inammissibile per l’assorbente motivo che esso difetta di autosufficienza (art. 366 cod. proc. civ.). La ricorrente non ha fornito indicazione precisa delle produzioni documentali della controparte e da cui la CTR ha ritenuto evincibile la notifica di ogni atto prodromico alle iscrizioni impugnate;

5. con il terzo motivo di ricorso il contribuente lamenta violazione dell’art. 2719 cod. civ. deducendo di avere disconosciuto la conformità delle fotocopie della documentazione inerente le notifiche, rispetto all’originale;

6. il motivo è inammissibile. Esso si riduce ad una allegazione. Anche ipotizzando che il contribuente abbia voluto lamentare una omessa pronuncia della CTR sulla eccezione di disconoscimento, il motivo sarebbe inammissibile in quanto il ricorrente afferma di avere sollevato l’eccezione in primo grado. Non precisa di avere, né dalla sentenza impugnata risulta che egli abbia, riproposto l’eccezione in secondo grado. Dovrebbe quindi, in tale ipotesi, applicarsi l’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 con la conseguenza che nessuna omissione di pronuncia sarebbe configurabile.

Per di più questa Corte ha ripetutamente affermato che l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia e che pertanto il disconoscimento non può essere formulato in maniera solo generica senza specifico riferimento al profilo del documento che venga contestato (Cass.40750/2021; 14279/2021; 16557/2019; 27633/2018).

Il ricorrente riferisce di un disconoscimento anticipato e generico;

7. con il quarto motivo di ricorso il contribuente lamenta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Deduce, da un lato, che la CTR non avrebbe esaminato le eccezioni della prescrizione e della decadenza in cui sarebbe incorsa l'amministrazione dopo la notifica delle cartelle. Deduce, da un altro lato, che l’agente della riscossione avrebbe calcolato nelle cartelle, gli interessi, in modo “assurdo, illegittimo e anatocistico”;

7. il motivo è inammissibile. Esso, per un verso, introduce in questa sede questioni che presuppongono fatti diversi da quelli prospettati in primo grado: a pagina 3 del ricorso il contribuente ricorda di avere, nel ricorso originario, dedotto “la mancata notifica delle cartelle oggetto di ipoteca, degli atti prodromici e quindi la decadenza e prescrizione delle relative pretese”. In sostanza il contribuente ha inizialmente correlato l’eccezione “di decadenza e prescrizione” alla fase antecedente alla notifica delle cartelle mentre qui correla l’eccezione alla fase successiva alla notifica delle cartelle, senza però illustrare tale eccezione in modo autosufficiente con riferimento agli atti di causa.

Il motivo è inammissibile, per altro verso, perché esso si riduce ad una allegazione apodittica sulle modalità di calcolo degli interessi seguita dall’amministrazione. Anche ipotizzando che il ricorrente abbia voluto lamentare un difetto di motivazione della CTR si tratterebbe di una doglianza non solo formulata in riferimento ad un testo dell’art.360, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. non più vigente, ma priva di riferimento alla sentenza impugnata. Va evidenziato infatti che a pagina 3 del ricorso per cassazione sono elencate le eccezioni riproposte in appello dal contribuente e tra esse nessuna riguarda il calcolo degli interessi.

Ne consegue che la CTR non aveva da pronunciare e quindi non aveva da motivare in ordine ai menzionati interessi;

8. in conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato e gli altri motivi devono essere dichiarati inammissibili;

9. le spese seguono la soccombenza, PQM la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri motivi; condanna il contribuente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 3000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo