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Decreto — n. 17061/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to formal waiver of proceedings by the plaintiff agency.

Numero d'incarto Decreto — n. 17061/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal extinct following the plaintiff agency's formal waiver of the proceedings. The agency voluntarily withdrew the lawsuit against the municipality of Nonio, citing compliance with statutory requirements for such a withdrawal. Consequently, the court issued a decree to terminate the case without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A party's formal waiver of proceedings results in the extinction of the judicial action, terminating the case without further adjudication on the merits.

Parole chiave

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waiver of proceedings extinction of action formal renunciation judicial waiver termination of suit civil procedure law extinguishment decree revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20621/2017 R.G. proposto da : AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD, elettivamente domiciliatain ROMA VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTAGGIA LORENZO; -ricorrente- Contro COMUNE DI NONIO -intimato- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.1123/ 04/ 2017 depositata il 17/07/2017. letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente depositata in cancelleria il 14 settembre 2021; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che nulla va statuito sulle spese stante la mancata costituzionedella controparte.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite , avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma, il 06/04/2