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Decreto — n. 17058/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the case under Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 17058/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiff formally waived the proceedings before the court. Although the original administrative suit involved a dispute between a private individual and a municipality, the plaintiff voluntarily surrendered their right to continue the litigation. Consequently, the court ruled that the legal action was extinguished without further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A party's formal waiver of the proceedings results in the extinction of the legal action, requiring no further judicial determination on the merits or costs.

Parole chiave

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waiver of proceedings extinction of action Code of Civil Procedure administrative litigation dismissal for waiver condono delle spese procedurali abbandono del procedimento rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15740/2017 R.G. proposto da : BELLINI ALESSANDRA, rappresentatae difesa dall'avvocato SERIOLI ALBERTO; -ricorrente- contro COMUNE BAGNOLO SAN VITO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato COLOMBO PAOLO; -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.6752/ 33/ 2016 depositata il 13/12/2016. letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente depositata in cancelleria il 17 febbraio 2020; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che nulla va statuito sulle spese, stante l’adesione alla rinunc ia da parte del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioil giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite , avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma, il 04/04