Italian court declares civil lawsuit extinguished due to automatic termination under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between Polinvest S.R.L. and the Italian Revenue Agency extinguished. The lower court found that the case was automatically terminated because neither party requested a hearing within the statutory timeframe, despite the case being listed for closure. Consequently, the court ruled that the procedural extinction was valid and the costs remained with the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law n. 130/2022; Art. 391, comma 3, Code of Civil Procedure: A civil proceeding is automatically extinguished if neither party requests a hearing within the prescribed period, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18376/2022 R.G. proposto da : POLINVEST S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato BURICCHI CARLO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. TOSCANA n. 329/ 03/ 2022 depositata il 01/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P