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Ordinanza — n. 17043/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows VAT refund claim by bankrupt company, overturning regional court's dismissal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17043/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the tax agency's appeal against a regional court decision denying a VAT refund to a bankrupt company. The regional court had dismissed the claim because the company failed to prove the existence of the underlying debt, despite having filed the refund request timely. The Cassation court ruled that the lower court erred by treating the existence of the debt as a mere defense rather than a substantive fact requiring proof, thereby overturning the dismissal and remanding the case for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 2, n. 4 del D.Lgs. 546/1992; Art. 132, comma 2, n. 4 del c.p.c.: The existence of the underlying debt constituting the basis for a VAT refund claim is a substantive fact subject to the burden of proof on the taxpayer, not a mere procedural defense.

Parole chiave

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VAT refund claim burden of proof bankruptcy proceedings tax credit existence regional court error Cassation remand imputative facts rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 2, n. 4 del D.Lgs. 546 del 1992
IN LIQUIDAZIONE ; è rimasta intimata l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 132, comma 2, n. 4 del c.p.c.
b) sotto altro profilo, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n.
Art. 112 c.p.c.
e per violazione dell’art. 112 c.p.c.”, per avere la C.T.R.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
IN LIQUIDAZIONE ; è rimasta intimata l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 112 c.p
e per violazione dell’art. 112 c.p.c.”, per avere la C.T.R.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 2.7.2014, n. 15026
da Cass., Sez. 5, 2.7.2014, n. 15026, Rv.
Cass., Sez. 2, 24.1.2019, n. 2038
da Cass., Sez. 2, 24.1.2019, n. 2038, Rv.
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23718-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro FALLIMENTO AURORA 86 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 07591770586), in persona del Curatore p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, nonché decreto di autorizzazione del G.D. del 12.10.2021, dall’AVV. ITALO GIOVANNONI, domiciliato presso lo studio dell’Avv.

ANTONIO GIOVANNONI in ROMA, alla VIA G. NICOTERA, n. 29 ( ); -controricorrente - nonché contro ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente p.t., legale rappresentante; - intimata - avverso la sentenza n. 855/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che il FALLIMENTO AURORAS . R . L . IN LIQUIDAZIONE impugnò innanzi alla C.T.P. di Roma il provvedimento con cui l’Ufficio negò il rimborso dell’I.V.A. per l’anno di imposta 2006; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 20359/2017, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, la quale, con sentenza n. 855/2021, depositata il 12/02/2021 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come (a) il FALLIMENTO avesse tempestivamente presentato il modello VR/2007 afferente alla richiesta di rimborso del credito I.V.A. per l’anno 2006, come evincibile dal timbro di recezione apposto sulla fotocopia del modello VR presente agli atti e recante la data del 19.4.2007, né (b) potesse ritenersi prescritto il credito oggetto dell’istanza di rimborso, considerato che “inizialmente tale credito sarebbe potuto andare in compensazione di cartella inviata al Fallimento, cartella impugnata da questo con seguente controversia definitivamente chiusa dalla Corte di cassazione con sentenza n. 4539 del 22 febbraio 2013 di annullamento della cartella…La definizione di questa lite aveva permesso alla iniziale domanda di rimborso di essere attivata e la lite aveva sospeso i termini di decorrenza del credito” (cfr. sentenza impugnata, p. 8 della motivazione); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi (ciascuno suddiviso in sotto- censure); si è costituito con controricorsoil FALLIMENTO AURORAS .

R . L . IN LIQUIDAZIONE ; è rimasta intimata l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 del D.Lgs. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4 del c.p.c. e per violazione dell’art. 112 c.p.c.”, per avere la C.T.R. reso una motivazione omessa/apparente in relazione al rivendicato diritto al rimborso; che il motivo è parzialmente fondato; che l'articolazione di molteplici profili di doglianza (vizio di motivazione apparente e di omissione di pronuncia) non costituisce ragione ex se d'inammissibilità del(l’unico) motivo in esame, essendo possibile ricondurre i diversi profili a specifici motivi di impugnazione e, dunque, potendosi procedere ad un loro esame separato, come se fossero articolati in motivi diversi, senza rimettere al Collegio il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (arg. da Cass., Sez. 2, 23.10.2018, n. 26790, Rv. 651379-01); che, tanto premesso e venendo all’esame del primo profilo, è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120- 01;

Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare:

a) ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01);

b) sotto altro profilo, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, 14.2.2020, n. 3819, Rv. 656925-02); che, alla luce dei principi che precedono, deve escludersi la ricorrenza, nella specie, del denunziato vizio, giacché la decisione impugnata affronta – per motivatamente superarla – ciascuna delle censure svolte dall’ AGENZIA con l’atto di gravame, avendo i giudici di appello rilevato (1) l’esistenza di regolare sottoscrizione del ricorso introduttivo del primo grado di lite (cfr. pp. 6, ult. cpv. e 7 della motivazione), indicando chiaramente, altresì, dove e come verificare tale elemento all’interno degli atti processuali, (2) l’esistenza e piena efficacia probante del modulo VR per cui è causa (cfr. ivi pp. 7, ult. cpv. e 8), nonché (2) l’insussistenza di qualsivoglia prescrizione maturata a carico del contribuente(cfr. ivi, p. 8, secondo cpv.); che risulta, al contrario, fondata la seconda doglianza in cui si articola la censura in esame, con precipuo riferimento alla lamentata omissione di pronuncia rispetto alla eccepita infondatezza, nel merito, della richiesta di rimborso; che in tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'I.V.A., infatti, l'Amministrazione finanziaria è comunque tenuta a verificare la sussistenza del credito del contribuente il quale, in caso di contestazione, dovrà assolvere all'onere probatorio sullo stesso gravante (Cass., Sez. 5, 23.1.2019, n. 1822, Rv. 652366-01).

Sicché, in ultima analisi: (a) l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento (Cass., Sez. U, 29.7.2021, n. 21766, Rv. 662228-01); (b) le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza dei fatti sottesi alla richiesta di rimborso costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno e, correlativamente; (c) il contribuente, rivestendo la qualità di attore in senso formale e sostanziale, ha l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato (arg. da Cass., Sez. 5, 2.7.2014, n. 15026, Rv. 631523-01); che, tanto premesso, risulta ex actis (cfr., ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., la p. 4 dell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità) che effettivamente l’ AGENZIA ebbe ad eccepire l’infondatezza, nel merito, del chiesto rimborso, per difetto di prova dell’esistenza del credito allo stesso sotteso, mentre alcunché la C.T.R. ha argomentato al riguardo (né potendosi ritenere perfezionata, nella specie, un’ipotesi di rigetto implicito dell’eccezione in commento, difettando qualsivoglia automatismo tra la presentazione dell’istanza di rimborso e l’accertamento dell’esistenza del relativo credito di imposta); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c.” (cfr. ricorso, p.

13) per avere la C.T.R. omesso di pronunziarsi su specifiche eccezioni sollevate da essa AGENZIA e, in specie, (1) sulla dedotta inidoneità del modulo VR presentato dalla società contribuente a fondare l’istanza di rimborso nonché (2) sulla esistenza di ingenti carichi pendenti a carico della contribuente, ostativi all’accoglimento della domanda di rimborso; che il motivo è, in parte, infondato, in parte, inammissibile; che,relativamente alla prima delle questioni innanzi poste, osserva il Collegio come non si verta in presenza di omissione di pronunzia quanto, piuttosto, di suo rigetto implicito, per effetto del riconoscimento del diritto al rimborso quale conseguenza della tempestiva presentazione del quadro VR (evidentemente ritenuto idoneo alla bisogna.

Cfr. anche supra, a proposito della prima censura veicolata con il primo motivo di ricorso); che avuto riguardo, poi, alla questione concernente l’esistenza di “ingenti carichi pendenti”, essa è inammissibile, trattandosi di circostanza non solo non emergente dalla sentenza impugnata, ma neppure localizzata se, come, dove e quando proposta nei precedenti gradi di giudizio, con conseguente preclusione, per il Collegio e di valutarne la novità o meno innanzi ai giudici di appello (arg. da Cass., Sez. 2, 24.1.2019, n. 2038, Rv. 652251-02); Ritenuto, in conclusione che, rigettate le residue censure, il primo motivo di ricorso debba essere accolto nei limiti di cui in motivazione, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, con rigetto delle residue censure. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di gi