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Ordinanza — n. 16918/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's withdrawal; court declares case extinguished and offsets costs between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16918/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the applicant's formal withdrawal of the proceedings. The applicant, Pietro Coricelli S.p.A., had previously challenged a customs agency decision regarding temporary import duties on olive oil, which was rejected after a panel test confirmed the office's actions. The court ruled that a withdrawal produces extinction of the case even without the opposing party's acceptance, while ordering full compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; A withdrawal of a cassation appeal by the applicant extinguishes the proceedings regardless of the contrarius' acceptance, and costs are typically offset between parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal costs offset contrarius acceptance classificazione doganale bolletta doganale obbligo doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 390, 391 c.p.c.
390 e 391 c.p.c.”; che, a seguito della modifica dell’art. 390, comma 3, cod.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Rilevato che con memoria ex art. 380-bis.1 cod.
Art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 149 del 2022
(applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D.
l. n. 197 del 2022
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140
Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175
da (Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv.
Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071
Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15521-2020, proposto da: PIETRO CORICELLI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. LORENZO TIZI, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla PIAZZA GIOVINE ITALIA, n. 7, presso lo studio dell’AVV. RICCARDO CARNEVALI (lorenzo.tizi@avvocatispoleto.legalmail.it) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 310/1/19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI notificò alla PIETRO CORICELLI S . P . A . l’avviso di pagamento n. 8021/RU per riprese relative alla violazione, ascritta alla contribuente, degli obblighi e delle condizioni alla base del regime doganale del cd. Perfezionamento Attivo con sospensione dei dazi, cui quella aveva fatto ricorso in relazione all’importazione temporanea di olio dichiarato di qualità “extra vergine”; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Perugia che, con sentenza n. 184/2018, rigettò il ricorso; che la PIETRO CORICELLI S .

P . A .propose appello innanzi alla C.T.R. della Umbria, la quale, con sentenza n. 310/1/19, depositata il 28/11/2019 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, alla luce delle controana lisi svolte in base ad un metodo (il panel test) legittimo, l’operato complessivo dell’Ufficio dovesse considerarsi corretto; che avverso tale decisione la PIETRO CORICELLI S . P . A .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ;

Rilevato che con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., depositata telematicamente il 15.5.2023, parte ricorrente ha dichiarato di “rinunciare, come in effetti rinuncia, al proposto ricorso per cassazione…non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiede…di voler dichiarare l’estinzione del presente giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.”; che, a seguito della modifica dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D.

Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presenza udienza comunicata il 13.3.2023), la Cancelleria ha provveduto a comunicare telematicamente la detta rinunzia alla AGENZIA controricorrente in data 16.5.2023; che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio, anche in assenza di accettazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01); che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, in considerazione delle ragioni della decisione, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti; che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da (Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01;

Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01, cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese d