Cassation appeal dismissed as plaintiff formally withdrew the lawsuit, extinguishing the proceedings without further review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished after the plaintiff formally renounced the lawsuit, citing lack of interest in continuing the proceedings. The underlying dispute involved a customs agency's determination regarding temporary import duties on olive oil, which had previously been rejected by lower tribunals based on a panel test analysis. Since the plaintiff's withdrawal was communicated to the opposing party, the judgment was terminated without the need for the court to examine the merits of the ten grounds raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.; The formal renunciation of a cassation appeal by the applicant extinguishes the proceedings, even without the opposing party's acceptance, thereby terminating the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15525-2020, proposto da: PIETRO CORICELLI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. LORENZO TIZI, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla PIAZZA GIOVINE ITALIA, n. 7, presso lo studio dell’AVV. RICCARDO CARNEVALI (lorenzo.tizi@avvocatispoleto.legalmail.it) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 311/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI notificò alla PIETRO CORICELLI S . P . A . la determinazione n. 10523/RU del 6.4.2017 per riprese relative alla violazione, ascritta alla contribuente, degli obblighi e delle condizioni alla base del regime doganale del cd. Perfezionamento Attivo con sospensione dei dazi, cui quella aveva fatto ricorso in relazione all’importazione temporanea di olio dichiarato di qualità “extra vergine”; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Perugia che, con sentenza n. 183/2018, rigettò il ricorso; che la PIETRO CORICELLI S .
P . A .propose appello innanzi alla C.T.R. della Umbria, la quale, con sentenza n. 311/1/2019, depositata il 28/11/2019 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, alla luce d elle controanalisi svolte in base ad un metodo (il panel test) legittimo, l’operato complessivo dell’Ufficio dovesse considerarsi corretto; che avverso tale decisione la PIETRO CORICELLI S . P . A .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ;
Rilevato che con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., depositata telematicamente il 15.5.2023, parte ricorrente ha dichiarato di “rinunciare, come in effetti rinuncia, al proposto ricorso per cassazione…non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiede…di voler dichiarare l’estinzione del presente giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.”; che, a seguito della modifica dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D.
Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presenza udienza comunicata il 13.3.2023), la Cancelleria ha provveduto a comunicare telematicamente la detta rinunzia alla AGENZIA controricorrente in data 16.5.2023; che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio, anche in assenza di accettazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01); che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, in considerazione delle ragioni della decisione, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti; che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da (Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, . 23175,Rv. 637676-01;
Cass., sez. 6- 1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01, cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese d