Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative decree provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under the new legislative framework. The lower court found that the insertion of the case into a specific list by the Revenue Agency documented the regular conclusion of the dispute without any party requesting a hearing. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the burden of advanced costs on the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Legislative Decree No. 13/2023; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: The court establishes that tax proceedings automatically extinguish when the case is listed for automatic closure without a hearing request, terminating the litigation by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22184/2022 R.G. proposto da : VALLASCIANI UMBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato ERCOLI FRANCESCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.MARCHE n.756/ 02/ 2022 depositata il 22/06/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniegoai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I