Civil procedure dismissed: process extinguished by default due to lack of party requests for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline. The lower court found that the absence of such requests, combined with the regular definition of the dispute, triggered automatic extinction under Article 5 of Law No. 130/2022. Consequently, the appeal was dismissed, and procedural costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, L. 130/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if neither party requests a hearing within the legal term, unless specific conditions for fixing a hearing are met.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22060/2022 R.G. proposto da : M. V. DI MARCO MESITI C.SAS, MESITI MARCOe COMMISSO MIRELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato MALAVENDA MICHELE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Calabria SEZ.DIST. Reggio Calabria n. 1665 /07 /2022 depositata il 19/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO