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Ordinanza — n. 16868/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by plaintiff's voluntary withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16868/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal declaration of withdrawal. The underlying dispute involved customs duties on olive oil, where the Regional Tax Commission had ruled against the company due to alleged violations of EU customs regulations. The Court ruled that a unilateral withdrawal by the appellant automatically terminates the proceedings without requiring the respondent's acceptance.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.; A unilateral declaration of withdrawal by the appellant extinguishes the cassation proceedings without the need for the respondent's acceptance.

Parole chiave

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cassation appeal voluntary withdrawal extinction of proceedings customs duties olive oil import imposta sull'importazione obbligo doganale ricupero di diritti doganali

Disposizioni normative citate

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.
390 e 391 c.p.c.”; che, a seguito della modifica dell’art. 390, comma 3, cod.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
A .ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ; Rilevato che con memoria ex art. 380-bis.1 cod.
Art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022
(applicabile ratione temporis al cas o di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D.
l. n. 197 del 2022
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140
Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175
da (Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv.
Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071
Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30384-2019, proposto da: PIETRO CORICELLI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. LORENZO TIZI, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla PIAZZA GIOVINE ITALIA, n. 7, presso lo studio dell’AVV. RICCARDO CARNEVALI (lorenzo.tizi@avvocatispoleto.legalmail.it) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 34/1/19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 22/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI notificò alla PIETRO CORICELLI S . P . A .alcuni avvisi di rettifica per riprese di dazi ed I.V.A. all’importazione, oltre sanzioni, relativamente alla violazione, ascritta alla contribuente, degli obblighi e delle condizioni alla base del regime doganale del cd. Perfezionamento Attivo con sospensione dei dazi, cui quella aveva fatto ricorso in relazione all’importazione temporanea di olio dichiarato di qualità “extra vergine”; che la contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Perugia che, con sentenza n. 639/2017, previa riunione, rigettò i ricorsi; che la PIETRO CORICELLI S .

P . A .propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Umbria, la quale, con sentenza n. 34/1/19, depositata il 22/03/2019, rigettò il gravame osservando – per quan to in questa sede ancora rileva – come, alla luce delle controanalisi svolte dall’Ufficio, effettivamente risultasse violato l’art. 114 del Reg. CEE n. 2913 del 1992, con debenza delle maggiori imposte dovute oltre alle sanzioni, difettando, rispetto a queste ultime, (la prova de)i presupposti applicativi dell’art. 220, n. 2, lett.

b) del Reg. n. 2913 cit.; che avverso tale decisione la PIETRO CORICELLI S . P . A .ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ; Rilevato che con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., depositata telematicamente il 15.5.2023, parte ricorrente ha dichiarato di “rinunciare, come in effetti rinuncia, al proposto ricorso per cassazione…non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiede…di voler dichiarare l’estinzione del presente giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.”; che, a seguito della modifica dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al cas o di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D.

Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presenza udienza comunicata il 13.3.2023), la Cancelleria ha provveduto a comunicare telematicamente la detta rinunzia alla AGENZIA controricorrente in data 16.5.2023; che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio, anche in assenza di accettazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01); che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, in considerazione delle ragioni della decisione, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti; che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da (Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01;

Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01, cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spes