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Ordinanza — n. 16854/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court partially allows appeal, ruling ordinary prescription applies to tax debts but not penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16854/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court partially dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision regarding the statute of limitations. While the court upheld the five-year limitation period for tax penalties, it found the lower court erred in applying this same rule to the underlying tax debts, which are subject to the ordinary ten-year prescription period. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new trial to correctly apply the distinct prescription terms to each liability type.

Regesto Legislator

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Art. 2946 c.c.; Art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997: The ordinary prescription period applies to tax debts owed in periodic installments, whereas penalties remain subject to the five-year limitation period absent a final judgment.

Parole chiave

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tax prescription period ordinary limitation term tax penalties limitation five-year statute ten-year statute fiscal debt limitation statute of limitations tax tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 2946 c.c.
Osserva parte ricorrente chedeve farsi applicazione della prescrizione ordinaria sia alle sanzioni, in quanto le stesse sarebbero attratte dal più ampio termine prescri- zionale dei tributi, sia ai tributierariali, soggetti a prescrizione decen- nale a termini dell’art. 2946 cod.
Art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997
Il giudice di ap- pello ha, poi, fatto applicazione della prescrizione quinquennale anche per le sanzioni ex art. 20 d.
art. 2946 cod. civ
Osserva parte ricorrente chedeve farsi applicazione della prescrizione ordinaria sia alle sanzioni, in quanto le stesse sarebbero attratte dal più ampio termine prescri- zionale dei tributi, sia ai tributierariali, soggetti a prescrizione decen- nale a termini dell’art. 2946 cod. civ.(pag.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790
Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397
Cass., Sez. V, 24 gennaio 2023, n. 2044
23397),il termine di prescrizione del credito erariale è quello prescrizionale ordinario (Cass., Sez. V, 24 gennaio 2023, n. 2044; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846
2044; Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 27 novembre 2020, n. 27188
Cass., Sez. VI, 19 novembre 2020, n. 26405
27188; Cass., Sez. VI, 19 novembre 2020, n. 26405; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24278
26405; Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24278; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 33266
24278; Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 33266; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308
33266; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n. 2941
32308; Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n. 2941).
Cass., Sez. V, 24 gennaio 2023, n. 2095
Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486
2095; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099
VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099), 5.Il ricorso va, pertanto, accolto per quanto in motivazione in re- lazione alla sola prescrizione dei crediti erariali.
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Testo completo

nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21316/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro PALUMBO CARMINE (C.F. PLMCMN59T12A783J), rappresentatoe di- feso dall’Avv. VITTORIO MARTELLINI (C.F. MRTVTR68A27H501I) in virtù di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Yser, 8 –controricorrente – contro Oggetto: tributi - pre- scrizione N.21316/15 R.G.

Est. F.D’Aquino EQUITALIA SUD S.p.A. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE PICA (C.F. PCIGPP70D25A662J) in virtù di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliatapresso il proprio indirizzo di posta elettronica pec: avv.giuseppe.pica@pec.it –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Cam- pania n. 1301/31/15, depositata in data 9 febbraio 2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 21aprile 2023.

RILEVATO CHE 1. Il contribuente PALUMBO CARMINE ha impugnato una intima- zione di pagamento, notificata in data 17 maggio 2012,per tributi re- lativi ai periodi di imposta 1989, 1990, 1991 e 1992, in relazione ai quali era stata notificata precedente cartella di pagamento.

2. La CTP di Benevento (per quanto qui ancora rileva) ha parzial- mente rigettato il ricorso, rilevando che l’intimazione di pagamento era stata preceduta da cartella di pagamento regolarmente notificata in data 25 settembre 2003, per cui l’intimazione di pagamento era stata notificatanel rispetto della prescrizione decennale.

3. La CTR della Campania, con sentenza in data 9 febbraio 2015, ha accolto l’appellodel contribuente, ritenendo che nel caso di specie debba farsi applicazione della prescrizione quinquennale, trattandosi di tributi dovuti secondo cadenze periodiche, richiamandosi anche all’ar- resto di Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790. Il giudice di ap- pello ha, poi, fatto applicazione della prescrizione quinquennale anche per le sanzioni ex art. 20 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico mo- tivo, cui resiste con controricorso il contribuente; si è costituito in giu- dizio il concessionario della riscossione con controricorso adesivo. N.21316/15 R.G. Est. F.D’Aquino CONSIDERATO CHE 1. C on l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2946 cod. civ., anchein relazione all’art. 20 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto applicabile ai tributi erariali la prescrizione quinquennale. Osserva parte ricorrente chedeve farsi applicazione della prescrizione ordinaria sia alle sanzioni, in quanto le stesse sarebbero attratte dal più ampio termine prescri- zionale dei tributi, sia ai tributierariali, soggetti a prescrizione decen- nale a termini dell’art. 2946 cod. civ.(pag. 3 ricorso, ultimo cpv.).

2. Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ri- corso, essendosi la sentenza impugnata espressa in dichiarato dissenso dalla giurisprudenza di questa Corte.

3. Il ricorso è parzialmente fondatoquanto alla prescrizione dei tri- buti erariali, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, anche nel caso in cui si verta in tema di omessa impugnazione di cartelle di pagamento(Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397),il termine di prescrizione del credito erariale è quello prescrizionale ordinario (Cass., Sez. V, 24 gennaio 2023, n. 2044; Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846; Cass., Sez. V, 27 novem- bre 2020, n. 27188; Cass., Sez. VI, 19 novembre 2020, n. 26405; Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24278; Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 33266; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n. 2941). La sentenza non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e va cassata.

4. Il ricorso è, invece, infondato, quanto al regime prescrizionale delle sanzioni,essendo le stesse - s econdo la costante giurisprudenza di questa Corte– ove faccia difetto la notifica di una sentenza passata in giudicato, assoggettate al termine di prescrizione quinquennale, così come previstodall'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 (Cass., Sez. N.21316/15 R.G. Est. F.D’Aquino V, 24 gennaio 2023, n. 2095; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099), 5.Il ricorso va, pertanto, accolto per quanto in motivazione in re- lazione alla sola prescrizione dei crediti erariali. La sentenza vacassata con rinvio per l’esame delle questioni assorbite, nonché per la regola- zione e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorsoper quanto in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per