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Ordinanza — n. 16853/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of proof for corporate split and standing of successor company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16853/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to prove the corporate split or its status as the successor to the original debtor. The appellant, claiming to be the successor of a dissolved company, could not provide documentary evidence of the split or its specific standing in the tax dispute. Consequently, the Court ruled that the lack of proof constituted a defect in procedural standing, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

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Artt. 2506 e ss. cod. civ.; Art. 111 cod. proc. civ.: A corporate split creates a special succession in disputed rights, granting the successor standing to appeal, but the successor must prove the split and its specific standing through documentary evidence, which is subject to ex officio verification.

Parole chiave

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corporate split succession tax refund claim procedural standing defect documentary proof requirement cassation inadmissibility procedura di rivendicazione nel fallimento soppressione della rendita d'invalidità crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Artt. 2506 e ss. cod. civ.
ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato in via del tutto preliminare che la scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. cod. civ., come modificati dal d.lgs n.
d.lgs n. 6 del 2003
Art. 111 cod. proc. civ.
art. 111 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 15.11.2016, n. 23225
Cass., Sez. 2, 4.12.2018, n. 31313
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16000-2021, proposto da: LA COLOMBO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di successore, a seguito di scissione societaria, de LA COLOMBO FINANZIARIA S.P.A., rapp.ta e dif.sa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.TI ANDREA GIOVANARDI e GIUSEPPE MARINI, presso lo studio del quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA DI VILLA SACCHETTI, n. 9; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2814/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 01/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che LA COLOMBO FINANZIARIA S . P . A .impugnò, innanzi alla C.T.P. di Lecco, il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE ENTRATE le negò il rimborso dell’I.V.A. richiesto a fronte di un credito di imposta maturato dalla SPORT RDP S . R . L . IN LIQUIDAZIONE e del quale la detta contribuente si era resa cessionaria in virtù di scrittura privata registrata; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 73/2019, rigettò il ricorso; che LA COLOMBO FINANZIARIA S . P . A .propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia, la quale, con sentenza n. 2814/2020, depositata il 01/12/2020 dichiarò il gravame inammissibile, per difetto di specificità dei motivi e, in ogni caso, infondato nel merito, a cagione dell’inefficacia della cessione sottesa alla richiesta di rimborso negato dall’Ufficio, siccome successiva alla sentenza dichiarativa del fallimento della SPORT RDP S .

R . L ., con assorbimento di tutte le ulteriori questioni; che avverso tale decisione LA COLOMBO S . P . A . in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di successore, a seguito di scissione societaria, de LA COLOMBO FINANZIARIA S . P . A . ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato in via del tutto preliminare che la scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. cod. civ., come modificati dal d.lgs n. 6 del 2003 con effetti dall'1 gennaio 2004, consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa, produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, non determinano l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U, 15.11.2016, n. 23225, Rv. 641764-01), con la conseguente facoltà del successore di impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa: in tal caso, tuttavia, il successore (nella specie, la COLOMBO S . P . A .) ha non solo l'onere di allegare la propria qualità (cfr. l’epigrafe del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità), ma anche di offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d'ufficio, con conseguente difetto di legittimazione processuale della beneficiaria (Cass., Sez. 2, 4.12.2018, n. 31313, Rv. 651601- 01); che alla luce dei principi che precedono e con riferimento precipuo a tale ultimo profilo, non essendo presenti agli atti (cfr. indice foliario allegato al ricorso, nonché la documentazione depositata in uno allo stesso) elementi dai quali trarre (a) la prova della avvenuta scissione societaria né, a tutto volere e per quanto in questa sede maggiormente interessa, (b) dell’esser l’odierna ricorrente, in siffatto mutato quadro societario, la beneficiaria del rapporto obbligatorio sotteso all’odierno giudizio, non può che discenderne la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna de LA COLOMBO S .

P . A . al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l’effetto, condanna LA COLOMBO S . P . A . al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.000,00 (duemila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de LA COLOMBO S