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Decreto — n. 16828/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 16828/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new legislative framework. The plaintiff, G.B. S.R.L., challenged a decision by the Regional Court of Lombardy that recognized the regular conclusion of the dispute without a formal denial. The court upheld the lower court's ruling, confirming that the statutory provisions for automatic extinction were correctly applied to close the case.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When the law provides for the automatic extinction of proceedings, the court must declare the case extinguished, and the parties may only request a hearing under specific conditions.

Parole chiave

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automatic extinction civil procedure legislative reform procedural termination court declaration procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale autorità fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22739/2022 R.G. proposto da : G.B. S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato PLICATO DONATELLA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1898/ 22/ 2022 depositata il 10/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL