Italian Court dismisses VAT refund claim, ruling EU law mandates a strict six-month statute of limitations for non-resident entities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the VAT refund claim filed by CODOGNOTTO POLSKA SP. Z O.O. against the Italian Tax Agency. The company argued that the Regional Tax Commission incorrectly treated the six-month deadline for claiming VAT refunds as peremptory rather than merely decadent. The court ruled that EU case law, specifically the C-294/11 Elsacom judgment, establishes this period as a strict statute of limitations, thereby upholding the lower court's decision to reject the late application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38-ter DPR 633/1972; Art. 15 Directive 2008/9/EC: The six-month deadline for VAT refunds by non-resident EU entities is a strict statute of limitations; failure to comply results in the loss of the right to reimbursement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3559-2019, proposto da: CODOGNOTTO POLSKA SP. Z O.O., in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e dif., in virtù di procura speciale autenticata dal Notaio Anna Gilewska – Kozubek Rep. A n. 110/2019, dagli AVV.TI ANTONELLA LILLO, PAOLO CORLETTO e GIOVANNI GALOPPI, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, alla VIA SISTINA, n. 42; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 637/7/2018della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, sez. st. di PESCARA, depositata il 19/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la CODOGNOTTO POLSKA SP . Z O . O . impugnò, innanzi alla C.T.P. di Pescara, il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE ENTRATE le negò il rimborso I.V.A. richiesto dalla contribuente relativamente all’anno di imposta 2010, in aggiunta rispetto ad una precedente istanza già presentata dalla medesima CODOGNOTTO per la medesima annualità ed accolta dall’Ufficio; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 145/2016, rigettò il ricorso; che la CODOGNOTTO POLSKA SP . Z O . O .propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo, sez. st. di Pescara, la quale, con sentenza n. 637, depositata il 19/06/2018 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, stante la natura decadenziale del termine previsto per la presentazione dell’istanza di rimborso, correttamente la (nuova) richiesta di rimborso, integrativa della precedente, doveva considerarsi tardiva; che avverso tale decisione la CODOGNOTTO POLSKA SP .
Z O . O .ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione…degli art. 5 del D.Lgs. n. 18/2010, art. 38 bis2 del d.p.r. n. 633/1972, art. 2.1.3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 1.4.2010 (prot. 53471/2010)” (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che il termine per la presentazione delle istanze di rimborso dell’I.V.A. provenienti da soggetti comunitari, non residentinel territorio dello Stato ove è stata corrisposta l’imposta, abbia carattere perentorio; che il motivo è infondato; che è sufficiente osservare che, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto da questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 25.5.2011, n. 11456, Rv. 618088-01, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 21.6.2012, in causa C-294/11 ha chiarito la natura decadenziale del termine in questione (all’epoca il riferimento era alla VIII Direttiva I.V.A., attualmente sostituita dalla nuova Direttiva 2008/9/CE che, per quanto in questa sede rileva – cfr. infra - ha “semplicemente” fissato il termine in questione “al più tardi entro il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento”)”; che, in conseguenza di tale dictum, questa Corte (Cass., Sez. 5, 26.4.2017, n. 10275, Rv. 643927-01) ha dunque già chiarito che, in tema di I.V.A., ai fini del rimborso dell'imposta, ex art. 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, a soggetto –come nella specie - domiciliato o residente negli Stati membri dell'Unione e privo di stabile organizzazione in Italia, il termine semestrale (successivo allo scadere dell'anno di esigibilità dell'imposta) previsto dall'art. 1, comma 2, del d.m. 20 maggio 1982, cui rinvia il comma 6 del citato art. 38-ter, è stabilito a pena di decadenza, conformemente all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale sulla portata dell'art. 7 della Direttiva del Consiglio CEE 6 dicembre 1979, n. 79/1072/CEE ratione temporis vigente, con sentenza del 21 giugno 2012, C-294/11; che il medesimo principio è stato poi affermato dalla C.G.U.E. anche in relazione alla Direttiva 2008/9/CE, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, essendosi al riguardo chiarito che:
“l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/9 prevede che la richiesta di rimborso è presentata allo Stato membro di stabilimento «al più tardi il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento». Tale termine è un termine di decadenza, la cui inosservanza comporta la decadenza dal diritto al rimborso dell’IVA (v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2012, Elsacom, C ‑ 294/11, EU:C:2012:382, punti 26 e 33, nonchédel 2 maggio 2019, Sea Chefs Cruise Services, C ‑ 133/18, EU:C:2019:354, punto 39). Infatti, la facoltà di presentare una richiesta di rimborso dell’IVA senza nessuna limitazione temporale sarebbe contraria al principio di certezza del diritto, che esige che la posizione fiscale del soggetto passivo, per quanto riguarda i suoi diritti e i suoi obblighi nei confronti dell’amministrazione fiscale, non debba costituire un possibile oggetto di controversia all’infinito (v., per analogia, sentenza del 21 giugno 2012, Elsacom, C ‑ 294/11, EU:C:2012:382, punto 29 e giurisprudenza ivi citata)” (cfr.
§ 93 della sentenza del 21.10.2020, in causa C-80/2020, Wilo Salmson France SAS); che a tali principi si è, dunque, attenuta la C.T.R., la quale ha correttamente dichiarato tardiva l’istanza di rimborso presentata dalla contribuente in data 14.2.2012, a fronte di un termine di scadenza fissato al 30.9.2011; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della CODOGNOTTO POLSKA SP . Z O . O . al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna la CODOGNOTTO POLSKA SP . Z O . O . al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della CODOGNOTTO POL