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Ordinanza — n. 16770/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency appeal, ruling sanctions cannot apply to non-due VAT refunds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16770/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax court decision that rejected VAT penalties. The agency argued penalties should apply to any unpaid VAT, including non-due amounts, while the taxpayer contended refunds for non-due expenses precluded sanctions. The court ruled that applying penalties to erroneous refunds violates the principle of strict legality because the error stems from the tax office, not the taxpayer.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 472/1997, art. 3; D.Lgs. n. 471/1997, art. 13: The principle of strict legality in tax sanctions prohibits applying penalties for non-payment to cases where a refund is granted for expenses that were not due, as the error lies with the tax office rather than the taxpayer.

Parole chiave

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strict legality principle VAT refund sanctions tax office error non-due expenses principle of legality rimborso dell'IVA assoggettamento all'IVA rimborso dell'aiuto sociale

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3
471 del 1997, conseguente all’omesso versamento dell’I.V.A., per effetto del rimborso dell’imposta richiesto ed ottenuto dalla contribuente, sebbene in difetto dei presupposti di cui all’art. 30, comma 2, lett.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla VILLA POGGIO AI PIANI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA un atto di contestazione per la irrogazione della sanzione ex art. 13 del d.lgs.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, lett. c)
471 del 1997, conseguente all’omesso versamento dell’I.V.A., per effetto del rimborso dell’imposta richiesto ed ottenuto dalla contribuente, sebbene in difetto dei presupposti di cui all’art. 30, comma 2, lett.
Cod. proc. civ., art. 360, comma 1, n. 4
è rimasta intimata la VILLA POGGIO AI PIANI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Cod. proc. civ., art. 360, comma 1, n. 3
è rimasta intimata la VILLA POGGIO AI PIANI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Cod. proc. civ., art. 384
24517, non massimata); che, dunque, sia pure con tale emendata motivazione, ex art. 384 cod.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla VILLA POGGIO AI PIANI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA un atto di contestazione per la irrogazione della sanzione ex art. 13 del d.lgs.
art. 112 c.p
civ.) della “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.” (cfr.
art. 13 d.lgs. 471/97
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla VILLA POGGIO AI PIANI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA un atto di contestazione per la irrogazione della sanzione ex art. 13 del d.lgs.
art. 13 d.lgs. 471/1997
civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. 471/1997” (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 6.7.2010, n. 15938
Cass., Sez. 5, 4.11.2020, n. 24517
anche, in termini, Cass., Sez. 5, 4.11.2020, n. 24517, non massimata); che, dunque, sia pure con tale emendata motivazione, ex art.
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Testo completo

- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1664-2018, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro VILLA POGGIO AI PIANI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, in persona del legale rappresentante p.t., -intimata - avverso la sentenza n. 1396/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 31/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla VILLA POGGIO AI PIANI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA un atto di contestazione per la irrogazione della sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, conseguente all’omesso versamento dell’I.V.A., per effetto del rimborso dell’imposta richiesto ed ottenuto dalla contribuente, sebbene in difetto dei presupposti di cui all’art. 30, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Grosseto che, con sentenza n. 217/04/14, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Toscana, la quale, con sentenza n. 1396/2017, depositata il 31/05/2017 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come, versandosi, nella specie, in ipotesi di imposta relativa a “spese incrementative su beni di terzi costituenti beni materiali autonomi (che, secondo corretti principi contabili, vanno classificate tra le “immobilizzazioni materiali”)” (cfr. sentenza impugnata, p. 3, penultimo cpv.), illegittimamente l’Ufficio aveva proceduto all’irrogazione delle sanzioni per cui è causa, spettando –al contrario – alla contribuente l’agevolazione fiscale erroneamente negatale; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

è rimasta intimata la VILLA POGGIO AI PIANI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R., a conferma di quanto già statuito dalla C.T.P. in prime cure, rigettato l’appello di essa AGENZIA “sull’assunto della fondatezza del credito Iva per la spesa effettuata”, laddove “il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto la questione relativa alla legittima applicazione da parte dell’Ufficio della sanzione di cui all’art. 13 d.lgs. 471/97 alle ipotesi di rimborsi Iva non spettanti” (cfr. ivi, ultimo e penultimo cpv.); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. 471/1997” (cfr. ricorso, p.

11) per avere la C.T.R. ritenuto non corretta l’applicazione, nel caso di specie, della sanzione ex art. 13 cit., nonostante essa debba essere irrogata in ogni caso di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto e, dunque, anche in caso di rimborso (ottenuto ma) non dovuto; che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese –sono infondati; che è infatti sufficiente osservare che questa Corte, con ordinanza del 6.7.2010, n. 15938, non massimata, ha chiarito che “il principio di stretta legalità che informa il sistema delle sanzioni in materia tributaria (D.Lgs. n. 472 del 1997, art.

3) preclude all'Ufficio di applicare la sanzione prevista per il caso di omesso versamento, totale o parziale, dell'imposta all'ipotesi in cui il contribuente ottenga un rimborso non dovuto, per l'evidente diversità delle due fattispecie e quindi per la palese impossibilità di individuare una medesima ratio sanzionatoria nei due casi, apparendo sufficiente al riguardo riflettere sulla circostanza che, in quello considerato, il fatto che sarebbe sanzionato appare riconducibile non già ad un comportamento proprio del contribuente, bensì ad un errore dell'Ufficio, che avrebbe dovuto verificare con più attenzione la spettanza del rimborso e quindi negarlo se non dovuto” (cfr. anche, in termini, Cass., Sez. 5, 4.11.2020, n. 24517, non massimata); che, dunque, sia pure con tale emendata motivazione, ex art. 384 cod. proc. civ., la decisione impugnata va confermata, con il rigetto del ricorso, alcunché dovendosi disporre in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, considerato che la società contribuente è rimasta intimata e non ha svolto attività difensiva; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.