Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under the new procedural law. The lower court found that the insertion of the case into the list of terminated judgments documented the regular conclusion of the dispute without any party requesting a hearing. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: When a case is automatically terminated under the new procedural regime, the proceedings end by operation of law, and costs remain with the party who advanced them unless a hearing is requested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22242/2022 R.G. proposto da : FRASCELLA ROBERTO, rappresentato e difeso dell’avvocato ZINGRILLO NICOLA LIBERO unitamente all'avvocato SCARANO ROSANNA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. FOGGIAn.2301/26/2022 depositata il 29/08/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predettoelenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restanoa carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P