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Ordinanza — n. 16606/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency appeal claiming lower court violated new reimbursement law applicable only in enforcement phase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16606/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a lower court ruling that ordered a tax refund. The agency argued the lower court erred by applying a new law governing reimbursement procedures to the substantive right to the refund itself. The court held that the cited legislative amendment applies exclusively to the enforcement or compliance phase, not to the initial determination of the refund right, thus validating the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91: The new provisions regarding reimbursement modalities and terms apply solely to the enforcement or compliance phase and do not alter the substantive right to the refund established in earlier proceedings.

Parole chiave

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tax refund right new legislation application enforcement phase substantive vs procedural Cassation dismissal ricupero d'imposta rimborso fiscale restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
8393; Cass. 13/11/2020, n.
Art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91
190, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge 3 agosto 2017, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 25/03/2021, n. 8393
Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la norma in questione è destinata ad operare solo nella fase esecutiva o di ottemperanza (Cass. 25/03/2021, n. 8393; Cass.
Cass. 13/11/2020, n. 25818
8393; Cass. 13/11/2020, n. 25818; Cass.
Cass. 30/9/2020, n. 20790
25818; Cass. 30/9/2020, n. 20790; Cass.
Cass. 21/2/2020, n. 4570
20790; Cass. 21/2/2020, n. 4570; Cass.
Cass. 22/2/2018, n. 4291
4570; Cass. 22/2/2018, n. 4291; Cass.22/2/2019, n.
Cass. 22/2/2019, n. 5300
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21908/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro TESTAFERRATA TULLIO, –intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA – SEZ. STACCATA SIRACUSA n. 430/2018, depositata in data 23 gennaio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Siracusa – in relazione all’istanza di rimborso datata 17/01/2008 del contribuente, fondata sulla definizione automatica degli anni pregressi, ex art. 9, comma diciassettesimo, della legge 27 Diniego rimb. IRPEF 1990/91/92 dicembre 2002, n. 289 (sisma Sicilia 1990), ai sensi di Cass . 27/06/2007, n. 20641 e relativa ad IRPEF ed ILOR, non forniva alcuna risposta; si formava così un silenzio-rifiuto.

2. Avversoil detto silenzio-rifiuto, l’odierno resistente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Siracusa; l ’Agenzia delle Entrate si costituiva, ribadendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. La C.t.p., con sentenza n. 2300/02/2014, accoglieva il ricorso del contribuente, confermando il diritto al rimborso.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi laC.t.r. della Sicilia-sezione staccata di Siracusa.

5. Con sentenzan. 430/2018, depositata in da ta 23 gennaio 2018, la C.t.r. adita respingeva il gravame, confermando l’operato del giudice di prima istanza.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un solo motivo. Il contribuente è rimasto intimato. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato spettante il diritto al rimborso richiesto violando la norma di legge che, nel riconoscere tale diritto, detta anche le modalità di accertamento ed erogazione delle somme effettivamente dovute, mentre avrebbe dovuto dichiarare che la somma sarebbe stata determinata dall’Ufficio Rimborsi dell’Agenzia delle Entrate.

2. Il motivo è infondato. 2.1. Lo ius superveniens di cui all'art. 16 - octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, sul quale si fonda la censura, trova applicazione solo in fase esecutiva o di ottemperanza, per come correttamente affermato dalla C.t.r. («le modifiche apportate, infatti, riguardano, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, solo le modalità ed i termini del rimborso e non invece il diritto allo stesso»). Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la norma in questione è destinata ad operare solo nella fase esecutiva o di ottemperanza (Cass. 25/03/2021, n. 8393; Cass. 13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/9/2020, n. 20790; Cass. 21/2/2020, n. 4570; Cass. 22/2/2018, n. 4291; Cass.22/2/2019, n. 5300). Sicché la pronuncia impugnata ha fatto buon governo dei suindicati principi.

3. In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla per le spese essendo la contribuente rimasta intimata. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1–quater del D.P.R. 30 maggio