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Ordinanza Interlocutoria — n. 16580/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on summary tax definition extinguishing customs confiscation claim.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16580/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Giovanni Tortora's interlocutory appeal against the Regional Tax Commission's decision confirming customs confiscation. The appellant argued that paying a reduced tax under the summary definition procedure extinguished the accessory confiscation order, while the opposing party maintained the confiscation remained valid as an administrative penalty. The court rejected this claim because the matter was already scheduled for a public hearing, making a summary decision procedurally inappropriate.

Regesto Legislator

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Art. 16 comma 3 d.lgs. n. 472/97; Art. 301 T.U.L.D.; Art. 360 cod. proc. civ.: Payment of the summary tax definition does not automatically extinguish the accessory confiscation penalty, and the court must proceed to public hearing if the issue is not yet resolved.

Parole chiave

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summary tax definition customs confiscation accessory penalty interlocutory appeal public hearing requirement confisca sotto sanzione internazionale imposizione confiscatoria estradizione accessoria

Disposizioni normative citate

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Art. 16 comma 3 del d.lgs. n. 472/97
Art. 301 T.U.L.D.
Art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.
Consideratoche: 6.Con un unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 primo comma n.
Art. 380 bis ultimo comma cod. proc. civ.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 5406 /2020 R.G. p roposto da TORTORA GIOVANNI , rappresentato e difeso dall ’ Avv. Severino Aniellode Rosa, domiciliato presso laCancelleria della Corte di cas- sazione; –ricorrente – contro Oggetto:Dazi impor- tazione- contrab- bando- confisca - san- zioni- definizione age- volata AGENZIADELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lom- bardian.3165/9/2019, depositata il 18 luglio 2019 e non notificata;

Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 5 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria R egionale della Lombar- dian. 3165 /9/2019 , depositata in data 18 luglio 2019, veniva rigettato l’appello proposto da Tortora Giovanni avverso la sentenza n. 339/4/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese che avevarigettato il ricorso proposto dal contribuente contro l'atto di con- testazionedi violazioni e irrogazione sanzioni n.30076/RU e l ’ atto di confiscan.3077/RU emessi il 6.10.2016. 2.Gli atti impugnati venivano originati da un controllo su bolla doga- nalepresso magazzino di temporanea cu stodia, da cui emergeva l ’ im- portazionedi merce di provenienza extracomunitaria di contenuto dif- formedal dichiarato, nella specie due orologi preziosi in luogo di ma- nometri a spirale e membrana manometrica metallica, con conse- guentecontestazione di tenta to contrabbando. 3.Il contribuente si avvaleva della definizione agevolata di cui all ’ art.16 comma3 del d.lgs. n.472/97 pagando un terzo della sanzione irrogata, ritenendoche il venir meno delle sanzioni determinasse anche il venir menodella confisca dis posta ex art.301 T.U.L.D., quale sanzione ac- cessoriadel tributo evaso che invece veniva confermata dall ’ Ammini- strazionefinanziaria.

Il giudice di prime cure non accoglieva l ’ eccezione preliminaredell’Agenzia secondo la quale la definizione agevolata era alternativa al ricorso con conseguente cessazione della materia del contendere,ma riteneva che la confisca ex art.301 fosse obbligatoria esopravvivesse alla definizione agevolata e trovasse applicazione an- chenel caso di reato depenalizzato quale era qu ello di specie, riget- tandoil ricorso introduttivo. 4.L’ esito decisorio veniva condiviso dal giudice d ’ appello, il quale con- sideravalegittima la confisca amministrativa in forza dell ’ art.20 comma 3del d.lgs. n.689/81, qualificando la fattispecie come illecito ammini- strativoe non come reato, in quanto i diritti di confine evasi erano inferiorialla soglia di euro 3.996,96. 5.Contro la sentenza della CTR il contribuente presenta ricorso affidato adun unico motivo, che illustra con memor ia, cui resiste l ’ Agenzia con controricorso.

Consideratoche: 6.Con un unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., si censura la sentenza impugnata per omesso esame e omessa pronuncia circa la rilevante e decisiva qu estione di fattoriguardante l ’ avvenuta definizione del contenzioso tributario in- sortotra le parti ai sensi degli artt.16 e 17 del d.lgs. n.472/1997; nella memoriaillustrativa parte contribuente elabora ulteriormente le pro- priededuzioni, secondo cui il pagamento dell ’ importo di euro 2.284,86 atitolo di definizione agevolata avrebbe prodotto l'estinzione del rap- portoobbligatorio sorto tra le parti in lite. 7.Il Collegio osserva che non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art.380 bis, ultimo comma cod. proc. civ., essendogià stata fissata un ’ udienza pubblica tematica sulla questione controversa.Ritenuto per tale ragione di dover rimettere anche il pre- sentericorso alla pubblica udien