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Ordinanza — n. 16544/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal when company tax notice annulment due to formal defects does not affect shareholder's tax liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16544/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had annulled a tax notice issued to a shareholder based on the annulment of a notice against her company. The court ruled that the annulment of the company's notice was based solely on formal defects, such as the company's prior cancellation from the business register, rather than a lack of taxable income. Consequently, the annulment did not create a binding precedent regarding the shareholder's specific tax claim, necessitating a new examination of her individual liability.

Regesto Legislator

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Art. 44 TUIR; Art. 38 DPR 600/1973; Art. 2729 cod. civ.: An annulment of a tax assessment against a limited base company due to procedural defects or the company's extinction does not automatically invalidate the assessment against a shareholder, as no substantive judgment on the shareholder's income exists.

Parole chiave

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limited base company tax assessment annulment shareholder liability procedural defects tax judgment binding force reddito delle partecipazioni in diritto tributario deduzione dal reddito computabile base di reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 44 TUIR
Art. 38 DPR 600/1973
Art. 2729 cod. civ.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 1 d.lgs. n. 546/1992
Art. 295 cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10723 del 22/04/2022
Cass. n. 752 del 19/01/2021
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Testo completo

la seguente ordinanza sulricorso iscritt o a l n. 21 1 84 / 20 1 6 R.G. propost o da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Carlomagno Romilda –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 191/06/2016, depositata il 10.02.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - C on la sentenza n. 191/ 06/2016, la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 339/10/2011 della CTP di Genova, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da Carlomagno Romilda, era stato annullato l’avviso di accertamento, per imposte Oggetto:

Tributi–Avviso di accertamento, società di capitali a ristretta base e soci–Reddito di partecipazione dirette e IVA, anno 2004, emesso nei confronti della predetta contribuente in relazione al suo reddito di partecipazione nella G iedi s.r.l., qualificata come società a ristretta base sociale; - la sentenza impugnata confermava la sentenza di primo grado, in quanto, in separato giudizio (quello definito con la sentenza n. 190/06/2016), era stato annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società Giedi s.r.l., di cui era socia la Carlomagno; - l ’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; -Carlomagno Romilda è rimasta intimata;

CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 44 del TUIR, 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che dalla nullità dell’accertamento riferito alla società, giustificato dalla già avvenuta cancellazione della stessa dal registro delle impreseal momento della notifica, derivasse l’annullamento anche degli avvisi di accertamento relativi ai soci; -con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 295 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non avendo la CTR disposto la sospensione del giudizio relativo all’avviso di accertamento emesso nei confronti della socia per il suo reddito di partecipazione, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza relativa al giudizio riguardante l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società; -il primo motivo è fondato; - come ha più volte affermato questa Corte, in tema di contenzioso tributario la sentenza, ancorché passata in giudicato, di annullamento dell'atto impositivo nei confronti di società a ristretta base sociale, se fondata su motivi di rito, non fa stato nei confronti dei soci, mancando un accertamento inconfutabile sull'inesistenza dei ricavi non contabilizzati e della relativa pretesa fiscale (Cass. n. 10723 del 22/04/2022); - in altri termini, l’ annullamento per soli vizi del proc edimento dell'avviso di accertamento emesso a carico della società di capitali a ristretta base partecipativa, per ricavi non contabilizzati, non incide sulla pretesa portata con l’avviso per il reddito da partecipazione, non formandosi un giudicato sostan ziale ma solo formale, sicché, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale, non determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato al singolo socio per la percezione di maggiori utili societari (Cass. n. 752 del 19/01/2021); -la CTR, pertanto, non poteva annullare l’avviso emesso nei confronti della socia solo perché era stato annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, in quanto l’annullamento era stato disposto pervizi formali (notificazione dell’avviso di accertamento alla società estinta); - a seguito dell’accoglimento del primo motivo rimane assorbito l’esame del secondo motivo; -la sentenza va, quindi, cassata con riferimento al motivo accolto e il giudizio va rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria della Liguria che, in altra composizione, deciderà secondo i principi di diritto sopra richiamati, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con riferimento al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria della Liguria, in altra composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.Co