Civil procedure: Court declares litigation extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil proceedings extinguished following the automatic termination of the case under the new legislative framework. The lower court confirmed that the insertion of the case into the official list documented the regular conclusion of the dispute without any party requesting a hearing. Consequently, the appeal was dismissed as the substantive litigation had already ended by operation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Code of Civil Procedure: When a case is automatically extinguished under the new procedural rules, the appeal is inadmissible as the underlying dispute no longer exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31343/2019 R.G. proposto da : INTEC SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati BOGGETTI DESIDERIA e CARRETTO GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE GENOVA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Liguria n. 35 5 /06 /2019 depositata il 14/03/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi perla dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC