Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed after court declared case extinguished by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the transmission of a list of concluded cases by the tax agency. The plaintiff, Agromarket Srl, argued against the automatic termination, while the tax authority contended that the absence of a formal objection rendered the case definitively closed under the new procedural law. The court upheld the statutory rule that such lists document regular case definition, thereby extinguishing the proceedings without further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 4 and 12 of D.L. n. 13/2023; Art. 391, comma 3 of the Civil Procedure Code: The transmission of a list of concluded cases by the tax authority, in the absence of a formal objection, legally extinguishes the civil proceedings, making the case definitively closed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20522/2022 R.G. proposto da : AGROMARKET SRL, rappresentatae difesa dagli avvocati CUSINATO ALESSIA e SANTI UMBERTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Umbria n. 7 2 /01 /2022 depositata il 03/02/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi perla dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESS