Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to lack of response to tax authority's list.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished because neither party requested a hearing to declare the case closed. The tax authority submitted a list of concluded proceedings under Article 5 of Law No. 130/2022, noting no objections were filed. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving procedural costs on the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3, Civil Procedure Code: When the tax authority transmits a list of concluded proceedings and no party requests a hearing within the legal term, the lawsuit is deemed extinguished.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14107/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro PERUZZINI GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato DEL PRETE DANILO, avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. MARCHE n. 1477/ 03/ 2021 depositata il 25/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fattasalva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL