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Decreto — n. 16391/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 16391/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under the new procedural framework. The lower court found that the insertion of the case into the official list of terminated judgments, pursuant to Article 5 of Law No. 130/2022, documented the regular conclusion of the dispute without any party requesting a hearing. Consequently, the appeal was dismissed as the underlying process had legally ended, leaving the advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, para. 3, Civil Procedure Code: The insertion of a case into the list of terminated judgments pursuant to the new procedural law automatically extinguishes the proceedings, barring further appeals unless a hearing is specifically requested.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation termination automatic case closure Law 130/2022 costs allocation appeal dismissal judicial efficiency procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazionedi estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, para. 3, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 40, comma 4, D.L. No. 13/2023
EMILIA ROMAGNA n.1621/ 18/ 2014 depositata il 30/09/2014 pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18646/2015 R.G. proposto da : TULLINI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato BERLIRI CLAUDIO, unitamente all'avvocato DANZA ANNA RITA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n.1621/ 18/ 2014 depositata il 30/09/2014 pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazionedi estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO I