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Decreto — n. 16326/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares civil lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 16326/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil lawsuit between Finizola Biago and the Italian Tax Agency extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list by the Tax Agency constituted a regular conclusion of the dispute under Article 5 of Law No. 130/2022. Consequently, the proceedings terminated automatically without a formal judgment on the merits, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: The court holds that the automatic extinction of proceedings upon inclusion in the statutory list terminates the litigation without substantive adjudication.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation termination automatic dismissal Civil Procedure Code Law 130/2022 procedural costs administrative list procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12742/2021 R.G. proposto da : FINIZOLA BIAGO, rappresentato e difeso dall’avvocato GUARAGNA ALFONSO contro AGENZIA CENTRALE DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Calabria n. 2921 /04 /2020 depositata il 06/11/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO