Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 16315/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to statutory time limits for appeal expiration. The court ruled the case dismissed because the appeal period had passed. The court held that the procedural deadline for filing the appeal was not met. The court determined the case was procedurally barred by the expiration of the appeal window. The court found no valid grounds to extend the procedural time limit. The court concluded the litigation ended automatically upon the deadline passing. The court noted the absence of any request to fix the hearing date. The court applied the relevant civil procedure code provisions to the facts. The court issued a final order declaring the legal action extinguished.

Numero d'incarto Decreto — n. 16315/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished because the statutory deadline for filing the appeal had expired. The lower court had already noted that no party requested a hearing date under the relevant procedural code, confirming the automatic termination of the proceedings. The court upheld this outcome by applying the strict time limits governing civil litigation, ruling that the failure to act within the prescribed period resulted in the loss of the right to continue the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 5 L. 130/2022: When the statutory period for filing an appeal expires without a request to fix a hearing, the civil proceedings are automatically extinguished, and the party who advanced the costs bears them.

Parole chiave

Generato dall'IA
civil procedure extinguishment of action statutory time limits appeal deadline procedural bar costs allocation automatic termination gioventù in azione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 5 L. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 40, comma 4, d.l. n. 13 del 2023
Messina n.1920/10/2022 depositata il 02/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22464/2022 R.G. proposto da : CINECIRCOLO GIOVANILE SOCIO CULTURALE DON BOSCO IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE P.T.e DE FRANCESCO GIOVANNI, rappresentati e difesi d a ll’avvocato MANTINEO BRUNO contro AGENZIA ENTRATE IN PERSONA DEL DIRETTORE P.T., rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia SEZ.DIST. Messina n.1920/10/2022 depositata il 02/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR