Italian tax court suspends proceedings until October 2023 due to a specific legislative suspension order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court suspended the tax litigation proceedings until October 10, 2023, following the taxpayer's request for a stay of execution. The taxpayer submitted an application under the emergency decree of March 30, 2023, which the court reviewed alongside the existing administrative history involving the Regional Tax Commission. The decision was based on the specific statutory provisions granting a temporary suspension of the process for a defined period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197; d.l. 30 marzo 2023, n. 34: The court must grant a suspension of proceedings for a specific duration when a taxpayer submits a timely application under the emergency decree, effectively pausing the judicial process until the designated date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Gilda ESPOSITO , rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Mezzanotte, come da procura in calce al ricorso; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n . 598/10/12, depositata il 17 dicembre 2012. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente avviso di accertamento per maggiori imposte (IRPEF, IRAP e IVA). La CTP adìta dalla contribuente avverso l’atto in premessa accoglieva parzialmente il ricorso. L’Agenzia ricorreva in appello, e la SOSPENSIONE contribuente si costituiva proponendo a sua volta ricorso incidentale. La CTR accoglieva l’appello principale.
2. Gilda Esposito ricorre per cassazione affidandosi a cinque motivi. L’Agenzia si è difesa a mezzo di controricorso.
3. In data 3 aprile 2023 la contribuente ha depositato istanza di sospensione ai sensi del d.l. 30 marzo 2023, n.
34. CONSIDERATO CHE 1. A seguito dell’istanza di sospensione proposta, ed alla luce della documentazione allegata alla stessa si deve disporre in conformità, intendendosi così il processo sospeso fino al 10 ottobre 2023. P. Q. M. sospende il processo fino al 10 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal d.l. 30 marzo 2023, n. 34, rinviando la causa a nuovo ruolo. Così de