Italian Court suspends tax appeal to await state authority on amnesty procedure perfection for 2005-2006 years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione suspended the ongoing tax appeal between Nordtubi S.r.l. and the Revenue Agency regarding alleged non-existent operations. While the lower court upheld the tax assessments based on evidence of non-existent transactions, the Supreme Court paused the proceedings to gather information from the State Attorney's Office. The decision was made because the amnesty procedure for the specific tax years required further administrative perfection before the case could resume.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197 of Law No. 197/2022; The Supreme Court suspends the judicial proceeding when the perfection of the amnesty procedure for specific tax years is pending before the State Attorney's Office.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 5791-2015, proposto da: NORDTUBI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI TOMMASO LANDI, SIMONA MONTORFANO e LUCA VIANELLO, presso lo studio del quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA SAN NICOLA DE CESARINI, n. 3; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6130/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 25/11/2014 e notificata il 29/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla NORDTUBI S . R . L . alcuni avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per imposte dirette ed I.V.A. relativamente agli anni di imposta 2005-2009, a seguito della contestata partecipazione della predetta società ad operazioni inesistenti; che la contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Como che, con sentenza n. 96/2/13, previa riunione, accolse i ricorsi; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia, la quale, con sentenza n. 6130/2014, depositata il 25/11/2014, accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva -come l’operato dell’Ufficio fosse legittimo, deponendo gli elementi istruttori acquisiti per l’effettiva inesistenza delle operazioni sottese alle riprese per cui è causa; che avverso tale decisione la NORDTUBI S .
R . L .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che all’esito dell’originaria udienza del 25.5.2021, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo e quindi, fissata per la decisione all’odierna udienza, “al fine di acquisire notizie dall’Avvocatura di Stato in ordine al perfezionamento della procedura di condono per le annualità 2005-2006”; Rilevato, altresì,che, nelle more, parte ricorrente ha depositato telematicamente (e, precisamente, in data 24.3.2023) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., della l. n. 197 del 2022; che non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento, ai sensi del comma 193 del medesimo art. 1, la causa va sospesa, ai sensi del successivo comma 197, e rinviata a nuovo ruolo;
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rin