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Ordinanza — n. 16204/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring tax dispute extinguished due to voluntary settlement under emergency decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16204/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the underlying tax dispute was extinguished by a voluntary settlement agreement. The taxpayer had submitted a declaration to terminate the controversy under the emergency decree, and the tax authority did not object or request a ruling on the request for extinction of the proceedings. Consequently, the court held that the litigation was legally terminated before the final judgment could be reached.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 10 d.l. 119/2018; Art. 46 D.Lgs. 546/1992: When a taxpayer voluntarily requests the extinction of a tax proceeding under the emergency decree and the tax authority does not oppose it, the litigation is deemed extinguished, rendering any subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

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tax dispute extinction emergency decree settlement inadmissible appeal voluntary termination tax authority silence procedural extinction concordato preventivo indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 10 d.l. 119/2018
119/2018 –Art. 6 comma 10 -Estinzione RGN 18247/2015 Consigliere rel.
Art. 46 D.Lgs. 546/1992
Federici dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs.
Art. 6 comma 12 d.l. 119/2018
119/2018 –Art. 6 comma 10 -Estinzione RGN 18247/2015 Consigliere rel.
Art. 6 comma 13 d.l. 119/2018
119/2018 –Art. 6 comma 10 -Estinzione RGN 18247/2015 Consigliere rel.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 2 maggio 2019, n. 11540
Cass., 2 maggio 2019, n. 11540).
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n.
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 18247-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente e intimata incidentale CONTRO FONPELLI s.p.a., in persona del leg. rapp. p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla P.zza Adriana n. 5, presso lo studio dell’avv. Roberto Masiani, dal quale, unitamente agli avv. Riccardo Vianelloe Lionetti Massimiliano, è rappresentata e difesa, con dichiarazionedi quest’ultimo difensore di voler ricevere comunicazioni e notifiche presso l’indirizzo pec segreteriagba@legalmail.it– Controricorrente e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 85/2007/2015 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata l’8 gennaio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30.05.2022 dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Condono –d.l. n. 119/2018 –Art. 6 comma 10 -Estinzione RGN 18247/2015 Consigliere rel. Federici Rilevato che Alla Fonpelli s.p.a., operante nel settore della concia delle pelli, fu notificato l’avviso d’accertamenton. T6503DA02939/2011, relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’Agenzia delle entrate, all’esito della verifica fiscale e del processo verbale di constatazione, contestò la partecipazione ad operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, quale ultima cessionaria di frodi carosello messe in atto da altre società, conseguentemente disconoscendo l’iva detratta dalla contribuente in relazione alle suddette operazioni.

La società impugnò l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che con sentenza n. 175/04/2014 rigettò il ricorso. L’appello proposto dalla contribuente fu invece accolto dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 85/07/2015, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha ritenuto che le emergenze probatorie allegate al processo non avevano evidenziato il coinvolgimento della ricorrente nel meccanismo frodatorio contestato. L’Amministrazione finanziaria ha censurato con due motivi la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso, nonché con ricorso incidentale, affidato a dodici motivi.

La Procura generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale. Nelle more del giudizio la contribuente ha dichiarato di aver definito la controversia ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. Dopo l’ordinanza interlocutorian. 30802 del 2022, con cui sono stati richiesti chiarimenti relativamente alla definizione agevolata della controversia, nell’adunanza camerale del 30 maggio 2023la causa è stata trattata. Considerato che Il contribuente ha dimostrato di aver presentato la dichiarazione di definizione agevolata.La domanda corrisponde alla presente controversia, riportando tanto il numero identificativo dell’avviso d’accertamento, corrispondente a quello oggetto della lite, quanto il numero di iscrizione a ruolo della presente causa.

Con atto firmato digitalmente dal Capo ufficio legale, su delega del Direttore provinciale, l’Agenzia delle entrate ha chiesto che «venga avanzata presso la Suprema Corte di Cassazione richiesta di RGN 18247/2015 Consigliere rel. Federici dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992». In ogni caso l’ufficio, a seguito dell’ordinanza interlocutoria, nulla ha osservato. Ne discende che d ella documentazione agli atti occorre tenere conto, desumendosi dal silenzio dell’Amministrazione finanziaria la sua correttezza (cfr.

Cass., 2 maggio 2019, n. 11540). La causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata. D’altronde l'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 prevede che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali...» e, ai sensi del successivo comma 13, «in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto...». Nel caso di specie, non risulta che sia stato notificato atto di diniego alla definizione agevolata entro il 31 luglio 2020, tanto meno alcuna delle parti ha presentato istanza di trattazione della causa, ai sensi dell’art. 6, comma 13 del d.l. 119 cit., cui occorreva provvedere entro il 31 dicembre 2020.

Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

Dichia