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Ordinanza — n. 16188/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as judgment extinguished by mutual waiver and debt satisfaction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16188/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished due to a lack of interest arising from the satisfaction of the debt and mutual waiver by both parties. The tax agency admitted the debt was fully paid, while the company formally renounced its counterclaim and the related tax credit dispute. Consequently, the court ruled that no further legal proceedings were necessary, dismissing the appeal without assigning costs.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A tax appeal is extinguished by mutual waiver and satisfaction of the debt, precluding the award of double court costs.

Parole chiave

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tax appeal extinction mutual waiver of claim satisfaction of debt lack of interest double court costs tax credit dispute Cassazione ordinanza assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Federici presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n.
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 28883-2014, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente CONTRO TECNOFILATI s.r.l., p.i. 03811940729, in persona del legale rappresentante p.t.,elettivamente domiciliata in Roma, alla via Alberico II, n. 33, presso lo studio dell’avv. Antonio Damascelli, dal quale è rappresentata e difesa - Controricorrente EQUITALIA Sud– Intimata Avverso la sentenza n. 1153/06/2014della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 20.05.2014; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 30 maggio 2023dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Rilevato che L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza n. 1153/06/2014, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, con cui è Cartella di pagamento - Condono –d.l. 119-2018 – Estinzione del giudizio RGN 28883/2014 Consigliere rel. Federici stato rigettato l’appello dell’ufficio avverso la sentenza del giudice di primo grado, che aveva annullato la cartella di pagamento notificata alla società per omesso versamento dell’iva relativa all’anno 2008. Secondo quanto esposto nella sentenza l’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto il credito d’imposta indicato in dichiarazione, in quanto maturato nel periodo d’imposta precedente, in relazione al quale la società aveva tuttavia omesso di presentare la dichiarazione.

Il giudice regionale ha annullato la cartella ritenendo che l’ufficio avrebbe dovuto previamente contestare il disconoscimento del credito d’imposta mediante avviso d’accertamento. L’Amministrazione finanziaria ha censurato la sentenza, di cui ha chiesto la cassazione, affidandosi ad ununico motivo, cui ha resistito la contribuente con controricorso. Equitalia sud s.p.a. è rimasta intimata. Nel corso del giudizio la difesa della società ha depositato documentazione relativa alla domanda di definizione agevolata, ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b), e comma 3, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla l. 17dicembre 2018, n. 136.

Emessa ordinanza interlocutoria per chiarimenti, nell’adunanza camerale del 30 maggio2023 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che La contribuente ha depositato istanza di definizione della cartella oggetto di controversia (n. 014201200012300744000). Dalla documentazione allegata dalla ricorrente Agenzia delle entrate, nonostante risulti un diniego di condono, non formalmente impugnato dalla società, emerge che in ogni caso, per stessaattestazione dell’ufficio, il debito riportato dalla cartella, che nelle more risulta anche sgravata, è stato interamente soddisfatto, tanto che parte ricorrente ha dichiarato che «si ritiene che allo stato non vi sia più alcun interesse a persistere nella controversia pendente in Cassazione, essendo venuta meno ogni pretesa dell’Ufficio connessa con la cartella di pagamento n. 014201200012300744000».

Dal suo canto la società, nella memoria datata 3.11.2021, aveva dichiarato di «rinunciare agli atti e all’azione di cui al controricorso». Ricorre pertanto un’ipotesi di estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse di entrambe le parti. Le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate.Non sussistono inoltre i RGN 28883/2014 Consigliere rel. Federici presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudi