Court rejects tax refund for old pension fund members, applying old tax rules to pre-2007 amounts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision denying a tax refund. The taxpayer argued for a reduced tax rate on pension benefits from a supplementary fund, while the tax agency insisted on applying the previous, higher tax regime. The court ruled that for workers hired before April 29, 1993, the new favorable tax rules introduced in 2007 do not apply retroactively to benefits accrued before that date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23, comma 7, d.lgs. n. 252/2005; Art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005: For supplementary pension funds established before April 29, 1993, the tax regime applicable at the time of accrual governs benefits earned before January 1, 2007, excluding the new favorable rates.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Fausto Ceciarelli,rappresentato e difeso, giusta procura stesa in calce al controricorso, dall’Avv.to Cesare Fucci; -controricorrente – e nei confronti di Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.
Gaetano De Ruvo, Daniela Anziano e Dario Bottura, eleggendo domicilio in Roma, via C. Beccaria 29; - intimato - avverso la sentenza n.4063/I/17, pronunciata dalla Commissione T ributaria Regionale del Laziopubblicata il 5 luglio 2017; Oggetto: pensione complem vecchi iscritti udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Crivelli; la Corte osserva: Fatti di causa 1. Il contribuente con istanza 23 maggio 2013 chiedeva il rimborso dell’IRPEF versata sulle prestazioni corrispostegli dal Fondo integrativo INPS, soppresso il 10 ottobre 1999, sostenendo che gli venne applicata ai fini della tassazione la ritenuta sull’intero ammontare anziché sullo 87,5 %, ritenendo l’applicabilità dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Avverso il diniego il contribuente proponeva ricorso, che la CTP accoglieva. La CTR, adìta dall’Agenzia in sede di gravame, confermava la sentenza di primo grado.
2. Ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente si è costituito con controricorso per resistere all’impugnativa. L’Inps, nonostante la regolare notifica avvenuta in data 6 febbraio 2018 ed il rilascio della procuraversata in atti, non ha depositato atti difensivi ed è quindi rimasto intimato. Ragioni della decisione 1. Con l’uni co motivo di ricorso l’Ente impositore censura, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6 e 23, commi 1, 5, 6 e 7, d.lgs. n. 252/2005.
2. L ’Agenzia delle Entrate contesta , in particolare , l’accoglimento dell’istanza di rimborso, laddove essendo stato il contribuente assunto nel 1968 e collocato a riposo nel 2003, ed essendo stato soppresso il Fondo per la pensione integrativa nel 1999, le norme citate imponevano l’applicazione del regime di cui all’art. 11, d.lgs. n. 252/2005, che prevede l’applicazione dell’aliquota del 15 % sulla parte imponibile della prestazione solo ai montanti delle prestazioni accumulati a partire dal 1° gennaio 2007, mentre per i lavoratori assunti anteriormente al 29 aprile 1993, e per i montanti accumulati fino al 31 dicembre 2006, andava applicata la disciplina previgente, proprio come era accaduto nella specie.
3. Il motivo è fondato. Questa Corte ha statuito in proposito il seguente principio “In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile "ratione temporis" ai cd. "vecchi iscritti" a "vecchi fondi"(Cass. 19/07/2022, n. 22665).
Tale principio non risulta affatto contrastante con quanto statuito da Cass. Sez. U. 22/06/2011, n. 13642, che prevede infatti la tassazione in base alle previgenti disposizioni TUIR per quanto riguarda le attribuzioni patrimoniali, e quello della l. 482/1985 per la componente di rendimento, assoggettando l’intera prestazione a tassazione separata, come da d.lgs. n. 47/2000, solo a partire dal 2001.
4. Da quanto precede, essendo pacifico che il contribuente venne assunto nel 1968 e risulta iscritto al fondo pensionistico complementare anteriormente al 1993, discende la cassazione della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., dev’essere respinto il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
5. L’accoglimento del ricorso determina la condanna del controricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate come in dispositivo, mentre quelle dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle E