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Decreto — n. 16171/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law without party request.

Numero d'incarto Decreto — n. 16171/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the automatic termination provisions of the new procedural law. The lower court noted that the case was listed for extinction under Article 5 of Law No. 130/2022, with neither party requesting a hearing to declare the suit active. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving procedural costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 5, Law No. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: When a tax dispute is listed for extinction under the new procedural regime and no party requests a hearing, the process terminates automatically by operation of law.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination procedure Law 130/2022 provisions civil procedure code procedural costs allocation no hearing request operatio legis termination tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 5, Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28640/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ECOWORLD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIONE GERARDO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 3201 /01 /2021 depositata il 14/04/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO